Art. 26 - bis 
 
(( Disposizioni in materia  di  gare  per  l'affidamento  di  servizi
                        sostitutivi di mensa 
 
  1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi  con  cui  e'
indetta la procedura di scelta del contraente siano  pubblicati  dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto nonche', in caso di contratti stipulati  senza  pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti  a  presentare  le
offerte, nelle more  di  una  riforma  complessiva  del  settore  dei
servizi sostitutivi di mensa finalizzata  a  garantire  una  maggiore
funzionalita' del sistema  anche  attraverso  la  fissazione  di  una
percentuale massima di sconto verso gli esercenti  e  di  un  termine
massimo per i pagamenti  agli  esercizi  convenzionati,  fino  al  31
dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma  6,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non  superiore
allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non
superiore al 5 per cento del valore nominale del  buono  pasto.  Tale
sconto  incondizionato  remunera  altresi'  ogni  eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti». ))