Art. 27 
 
     (( Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori 
 
  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione  nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
internazionale  in  atto  in  Ucraina,   i   concessionari   di   cui
all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma  5,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, possono procedere  all'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo  in  corso  di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure
di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro  il  31  dicembre
2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato. 
  2. Il quadro economico o il  computo  metrico  del  progetto,  come
rideterminato ai sensi del comma 1,  e'  sottoposto  all'approvazione
del  concedente  ed   e'   considerato   nell'ambito   del   rapporto
concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita'  di
regolazione e di vigilanza del  settore,  ove  applicabili.  In  ogni
caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico  del  progetto  non  concorrono  alla
determinazione della remunerazione del capitale investito  netto  ne'
rilevano ai fini della durata della concessione. 
  3. Al fine di  migliorare  l'infrastrutturazione  stradale  per  lo
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella  citta'  di  Taranto
nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro  per  l'anno  2022  e  3,5
milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il
completamento della fase di progettazione  degli  interventi  per  la
realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto  compreso  tra  il
comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo  sviluppo  sostenibile  sono  stabilite  le  modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di  cui  al
presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai
fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario,  fermo
restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che  il
suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di  cui
al primo periodo. ))