Art. 28 
 
(( Patti territoriali dell'alta formazione  per  le  imprese  nonche'
  disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di
  reclutamento di  personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze e delle agenzie fiscali )) 
 
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo  l'articolo
14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis (Patti  territoriali  dell'alta  formazione  per  le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi
di studio e la  formazione  di  profili  professionali  innovativi  e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di
migliorare  e  ampliare  l'offerta  formativa   universitaria   anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono,  nell'ambito
della propria autonomia, la (( stipulazione )) di "Patti territoriali
per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti",
con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o  privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni  e  societa'
pubbliche, (( e' attribuito )), (( per gli anni dal 2022 al 2025  )),
un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di  euro  290
milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e'  ripartito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  all'esito  della  valutazione  delle
proposte di Patto di cui al comma 5. 
  3. L'erogazione del contributo di cui al  comma  1  e'  subordinata
all'effettiva  sottoscrizione  del  Patto  tra  il   Presidente   del
Consiglio   dei   ministri   o   un   suo   delegato,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il   Rettore   dell'universita'
proponente,   i   Rettori   delle   altre    eventuali    universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri  soggetti  pubblici  o
privati sottoscrittori. 
  4. I Patti: 
    a)  recano  la  puntuale  indicazione  di  progetti   volti,   in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di  corsi  universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere
innovativo, necessarie allo  sviluppo  delle  potenzialita'  e  della
competitivita' dei settori e delle filiere in  cui  sussiste  mancata
corrispondenza tra domanda  e  offerta  di  lavoro,  con  particolare
riferimento alle discipline STEM - Science,  Technology,  Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline  umanistiche  e
sociali. I progetti possono altresi'  prevedere  iniziative  volte  a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la  loro
formazione continua, nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per
tutto  il  corso  della  vita,  e  a  promuovere   il   trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; 
    b) sono corredati (( del cronoprogramma )) di realizzazione delle
fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale  e  prevedono  la
revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in  caso  di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti,  ferme  restando  le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022,  il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali; 
    c) indicano le risorse finanziarie per provvedere  all'attuazione
dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei  bilanci  delle
universita' e quelle eventualmente  a  carico  degli  altri  soggetti
pubblici o privati sottoscrittori; 
    d)  assicurano  la  complementarita'  dei  relativi  contenuti  e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e possono recare misure  per  potenziare  i  processi  di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; 
    e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la (( stipulazione
)) di accordi di programma tra le singole universita' o  aggregazioni
delle stesse e il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o  la
federazione, anche limitatamente ad alcuni  settori  di  attivita'  o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo  3
della medesima legge n. 240 del 2010. 
  5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate e
valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'universita'  e
della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca e  tre  designati,  rispettivamente,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico.   Ai
componenti  della  commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno  sede  in
regioni che presentano (( valori inferiori  ))  rispetto  alla  media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: 
    a) numero di laureati rispetto alla popolazione  residente  nella
regione interessata dal Patto; 
    b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; 
    c) numero di laureati in regione diversa da quella  di  residenza
sul totale dei  laureati  residenti  nella  regione  interessata  dal
Patto. 
  7. Ai fini della valutazione delle proposte  di  Patto  di  cui  al
comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'  dei  Patti,  in
relazione alle discipline per  le  quali  e'  proposto  l'ampliamento
dell'offerta formativa e con  priorita'  per  le  discipline  STEM  -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate  con
altre  discipline  umanistiche  e  sociali,  di  colmare   i   divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui  al  comma  6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse  alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o  strutture,  ovvero  la  fusione  di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. 
  8. La verifica dell'attuazione del  Patto,  il  monitoraggio  delle
misure adottate ((  e  l'accertamento  del  raggiungimento  ))  degli
obiettivi sono effettuati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca.  Il  Ministero   verifica,   in   particolare,   l'effettivo
incremento  del  numero  di  studenti  ((  iscritti  ai  corsi  nelle
discipline )) previste e del tasso di occupazione dei laureati  nelle
filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo  intercorso
dalla  laurea,  nonche'  ((  la   rispondenza   ))   dell'ampliamento
dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del  lavoro
e (( l'innalzamento  ))  della  qualita'  della  formazione  e  della
relativa attivita' di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi e'
valutato  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  anche
tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca (ANVUR), ai fini della  distribuzione  delle  risorse
pubbliche destinate alle universita' ai sensi dell'articolo 1,  commi
4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la  revoca
del contributo statale nei casi di cui al  comma  4,  lettera  b).  I
contributi revocati possono essere destinati ad altri  Patti  con  le
modalita' di cui al comma 2. 
  9. In  sede  di  prima  applicazione,  le  universita'  interessate
definiscono e propongono i Patti entro il  15  settembre  2022  e  la
relativa procedura di valutazione di cui  al  comma  5  si  esaurisce
entro il 15 novembre 2022.». 
  2. Agli oneri derivanti (( dal comma 1, )) pari  a  20  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  (( 2-bis. Al fine di  rafforzare  l'attivita'  di  valutazione  dei
progetti di ricerca, alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21, comma 2: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) definisce gli elenchi  dei  componenti  dei  comitati  di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20,  ai  fini  della  nomina  degli
stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca istituita presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»; 
      2) alla lettera  c)  sono  premesse  le  seguenti  parole:  «se
previsto dai rispettivi bandi,»; 
    b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
    «Art. 21-bis. - (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di
ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle  attivita'
di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e  delle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e  la
cooperazione tra di  essi  e  con  il  sistema  economico-produttivo,
pubblico e privato, in  relazione  agli  obiettivi  strategici  della
ricerca  e  dell'innovazione  nonche'  agli  obiettivi  di   politica
economica di crescita della produttivita' e della competitivita'  del
Paese, e' istituita, presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, una struttura tecnica di missione  di  livello  dirigenziale
generale, denominata "Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca". 
  2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di  ricerca  di
cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui  al
medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni: 
  a) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca,  tenendo  conto  dei
risultati  dell'attivita'  dell'ANVUR,  al   fine   di   incrementare
l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico
nel settore nonche' di attrarre finanziamenti del settore privato; 
  b) nomina i componenti  dei  comitati  di  valutazione  nell'ambito
degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b); 
  c)  coadiuva  il  Comitato  di  cui  all'articolo  21,  assicurando
l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21; 
  d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi  di  cui
all'articolo 21, comma 2,  lettera  c),  provvede  allo  svolgimento,
anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi
di ricerca di altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
convenzione con essi». 
  d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi  di  cui
all'articolo 21, comma 2,  lettera  c),  provvede  allo  svolgimento,
anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi
di ricerca di altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
convenzione con essi». 
  2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca,
di cui all'articolo 21-bis della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
introdotto dal comma 2-bis del presente articolo,  in  aggiunta  alla
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, e'
costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di  personale,
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello  generale,  tre
con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale,  posizione  economica  F1.  Il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,  nell'anno
2022, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali  e  in  deroga
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, ad assumere con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022,  il
contingente di personale di cui al primo periodo del  presente  comma
tramite l'avvio di procedure  concorsuali  pubbliche  o  mediante  lo
scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali  relative
a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi  comprese  quelle
di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30  dicembre
2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo
sono autorizzate, per l'anno 2022,  la  spesa  di  euro  100.000  per
l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e,  a  decorrere
dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per  il  funzionamento
della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di  ricerca.  Per
l'assunzione delle unita' di personale  previste  al  medesimo  primo
periodo e' altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434  per  l'anno
2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo,  pari
a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma  6
dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti l'articolazione degli uffici e i  compiti  della  Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni  caso
ferme le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
previste dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165. 
  2-quater.  Al  fine  di  consentire  la  valutazione  dei  progetti
presentati nell'ambito dei bandi relativi ai  Progetti  di  rilevante
interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti  dal
Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  il  numero  massimo  dei
componenti dei comitati di valutazione  e  dei  revisori  esterni  e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando.
Nelle more dell'istituzione della Struttura  tecnica  di  valutazione
dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis  della  legge  30
dicembre 2010, n.  240,  introdotto  dal  comma  2-bis  del  presente
articolo, la nomina dei componenti dei comitati di  valutazione,  che
procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata  dal
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca,   di   cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010,  ed  e'  disposta
con  provvedimento   della   competente   direzione   del   Ministero
dell'universita' e  della  ricerca.  I  componenti  dei  comitati  di
valutazione e i  revisori  esterni  nominati  ai  sensi  del  secondo
periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri  bandi
relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione  nei
casi  di  incompatibilita'  o,  comunque,  in  ogni  altro  caso   di
necessita'. La determinazione dei compensi dei  soggetti  di  cui  al
primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  n.  229  dell'11  febbraio
2022,  con  oneri  a  carico  del  Fondo  per  la  valutazione  e  la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550,  della  citata  legge  n.  178  del  2020,   come   incrementato
dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della
ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104  del  2
febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,  in
deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle  procedure  di
valutazione per le quali  non  sono  stati  nominati,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni. 
  2-quinquies. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  886,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, a procedere allo scorrimento, fino  al  numero  massimo  di
dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per  titoli  ed
esame  orale  per  la  copertura  di  venti  posti   di   funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  uffici  di  Roma,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  84  del  22  ottobre
2021. Al fine di ridurre i  tempi  per  la  selezione  del  personale
dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso  procedura  concorsuale
pubblica per titoli ed esami, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  93,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il reclutamento  di
personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze nelle  procedure  concorsuali  per  titoli  ed  esami
bandite dal medesimo Ministero nel triennio  2021-2023,  comprese  le
procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli,
ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere
effettuata solo nei riguardi dei  candidati  che  hanno  superato  la
prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in  deroga
alle disposizioni del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo, pari a  euro  304.114  per  l'anno
2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. ))