Art. 29 
 
               Misure a favore di imprese esportatrici 
 
  1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,  n.  394,  possono  essere
utilizzate  per  concedere  finanziamenti  agevolati   alle   imprese
esportatrici per fare fronte ai  comprovati  impatti  negativi  sulle
esportazioni derivanti dalle difficolta' (( o dai  rincari  ))  degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non  superiore
al  40  per  cento  dell'intervento  complessivo  di   sostegno,   il
cofinanziamento a fondo perduto di  cui  all'articolo  72,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma  270,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  tenuto  conto   delle   risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo  delle  domande  presentate.
L'efficacia del presente articolo e'  subordinata  all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.