Art. 30 
 
       Semplificazioni procedurali in materia di investimenti 
 
  1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per  il  sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di
fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, in caso  di  inerzia  o  ritardo  ascrivibili  a
soggetti diversi dalle regioni, province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero  dello
sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione  proponente,
previa assegnazione di un termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni, adotta  ogni  atto  o  provvedimento  necessario,  ivi
comprese l'indizione della conferenza di  servizi  decisoria  di  cui
agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge  n.  241  del  1990,  nonche'  l'adozione  della
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del  1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente  articolo  puo'
essere richiesto anche dal soggetto proponente. 
  2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti  e
provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo  120,
secondo comma, della Costituzione,  in  caso  di  inerzia  o  ritardo
ascrivibili a regioni, province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  esercita  i
poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari.