Art. 30 - bis 
 
         (( Semplificazioni in materia di telecomunicazioni 
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  51,  comma  3,  sono
applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  risultino  gia'  realizzate  su  beni
immobili detenuti dagli  operatori  in  base  ad  accordi  di  natura
privatistica»; 
      2) al  comma  10,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,»  sono  inserite
le seguenti: «ove ne sia previsto l'intervento,»; 
    b) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Gli impianti temporanei  di  telefonia  mobile  di  cui  al
presente  comma  rientrano  tra  gli  interventi  non   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
n. 31»; 
    b) all'articolo 47, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Gli impianti temporanei  di  telefonia  mobile  di  cui  al
presente  comma  rientrano  tra  gli  interventi  non   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
n. 31»; 
    c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «dei
beni immobili» sono inserite le seguenti: «o di diritti  reali  sugli
stessi» e le parole: «puo' esperirsi» sono sostituite dalle seguenti:
«l'operatore puo' esperire»; 
    d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole:  «emana  il  decreto
d'imposizione della  servitu'»  sono  inserite  le  seguenti:  «entro
quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di
manutenzione di reti di comunicazione elettronica». 
    d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole:  «emana  il  decreto
d'imposizione della  servitu'»  sono  inserite  le  seguenti:  «entro
quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di
manutenzione di reti di comunicazione elettronica». ))