Art. 12. 
            L'attuazione della linea politica del partito 
 
    1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con  le  istanze
superiori, le  iniziative  ritenute  piu'  idonee  a  perseguire  gli
obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale
ed internazionale nel rispetto  della  linea  politica  definita  dal
Congresso nazionale, nonche' delle  decisioni  assunte  dal  Comitato
politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali. 
    2. Nel Prc-Se le strutture  territoriali  del  partito  hanno  il
compito e l'autonomia di  sviluppare  l'iniziativa  locale,  di  fare
analisi e  inchiesta,  di  arricchire  ed  articolare  la  linea  del
partito. L'autonomia delle federazioni e dei  regionali,  per  quanto
riguarda le elezioni regionali  e  i  capoluoghi  di  provincia,  non
autorizza  ad  alleanze  elettorali  non  compatibili  con  la  linea
approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le
strutture  locali  del  partito  esprimessero  posizioni  riguardanti
importanti questioni in netto contrasto  con  le  scelte  decise  dal
Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilita'
e l'azione  complessiva  del  partito,  e'  compito  degli  organismi
dirigenti: 
      a) aprire  subito  il  confronto  e  la  necessaria  dialettica
politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni
di quella realta' con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e
coerente con gli orientamenti generali del partito; 
      b) valutare  le  iniziative  e  le  decisioni  da  prendere  in
relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le
scelte di fondo del partito.