Art. 12. L'attuazione della linea politica del partito 1. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute piu' idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal Congresso nazionale, nonche' delle decisioni assunte dal Comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali. 2. Nel Prc-Se le strutture territoriali del partito hanno il compito e l'autonomia di sviluppare l'iniziativa locale, di fare analisi e inchiesta, di arricchire ed articolare la linea del partito. L'autonomia delle federazioni e dei regionali, per quanto riguarda le elezioni regionali e i capoluoghi di provincia, non autorizza ad alleanze elettorali non compatibili con la linea approvata dal Congresso e dal comitato politico nazionale. Qualora le strutture locali del partito esprimessero posizioni riguardanti importanti questioni in netto contrasto con le scelte decise dal Congresso e dagli organismi nazionali, compromettendo la credibilita' e l'azione complessiva del partito, e' compito degli organismi dirigenti: a) aprire subito il confronto e la necessaria dialettica politica con le strutture locali e con tutte le compagne e i compagni di quella realta' con lo scopo di raggiungere una sintesi condivisa e coerente con gli orientamenti generali del partito; b) valutare le iniziative e le decisioni da prendere in relazione all'esito del suddetto confronto per tutelare il ruolo e le scelte di fondo del partito.