Art. 16. La funzione dirigente e di rappresentanza 1. La funzione dirigente si esprime nel: promuovere la partecipazione democratica e l'attivita' politica di tutte/i le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attivita' di formazione; assicurare la circolazione delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutte/i le/i militanti; organizzare l'attivita' politica in modo da favorire la piu' ampia partecipazione; proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilita' di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i. 2. Non possono esercitare la funzione dirigente le/i compagne/i che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno solare in corso entro tre mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. 3. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilita' democratica nei confronti del partito, di solidarieta' nei confronti della comunita' politica e di coerenza con le decisioni democratiche assunte dalle istanze del partito. 4. I gruppi dirigenti, gli apparati e le rappresentanze istituzionali sono tenuti a comportamenti esemplari nella promozione e nella difesa, all'interno del partito, di rapporti di democrazia, di solidarieta', di lealta' e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilita' definite e sottoposte a verifica nelle modalita' di esercizio e nei risultati. Il Prc-Se contrasta moralmente e politicamente l'utilizzo di ruoli di responsabilita' per la ricerca di posizioni di prestigio e di privilegi materiali e la costituzione dei gruppi dirigenti in ceti separati.