Art. 17. 
  Gli organismi: definizione, loro durata e criteri di designazione 
 
    1. Gli organismi sono dirigenti, di garanzia ed esecutivi. 
    2. Gli organismi dirigenti sono: 
      l'Assemblea di circolo; 
      il Comitato direttivo di circolo (siglabile «direttivo»); 
      il Comitato politico federale (siglabile «CPF»); 
      il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»); 
      il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»); 
      la Direzione nazionale (siglabile «DN»). 
    3. Gli organismi esecutivi sono: 
      la/il segretaria/o; 
      la/il tesoriera/e; 
      le segreterie di qualsiasi livello. 
    4. Gli organismi di garanzia sono: i collegi di garanzia previsti
da questo statuto per i diversi livelli. 
    5.  Gli  organismi  dirigenti  e  di  garanzia  eletti  in   sede
congressuale durano in carica sino  all'apertura  del  corrispondente
Congresso successivo, quindi, di norma vanno  rinnovati  almeno  ogni
tre anni. 
    6. Gli organismi esecutivi nonche' gli altri incarichi durano  in
carica sino all'apertura  del  corrispondente  Congresso  successivo,
quindi, di norma vanno rinnovati da parte degli organismi  competenti
almeno ogni tre anni. 
    7. La designazione  degli  iscritti/e  negli  organismi  e  nelle
cariche  tutte  dovra'  avvenire  senza  distinzione  di  sesso,   di
orientamento  sessuale,  di  etnia,  di  lingua,  di  religione,   di
condizioni personale e sociale con votazione democratica  su  singole
candidature o su liste, su proposte o su autocandidature.