Art. 17. Gli organismi: definizione, loro durata e criteri di designazione 1. Gli organismi sono dirigenti, di garanzia ed esecutivi. 2. Gli organismi dirigenti sono: l'Assemblea di circolo; il Comitato direttivo di circolo (siglabile «direttivo»); il Comitato politico federale (siglabile «CPF»); il Comitato politico regionale (siglabile «CPR»); il Comitato politico nazionale (siglabile «CPN»); la Direzione nazionale (siglabile «DN»). 3. Gli organismi esecutivi sono: la/il segretaria/o; la/il tesoriera/e; le segreterie di qualsiasi livello. 4. Gli organismi di garanzia sono: i collegi di garanzia previsti da questo statuto per i diversi livelli. 5. Gli organismi dirigenti e di garanzia eletti in sede congressuale durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati almeno ogni tre anni. 6. Gli organismi esecutivi nonche' gli altri incarichi durano in carica sino all'apertura del corrispondente Congresso successivo, quindi, di norma vanno rinnovati da parte degli organismi competenti almeno ogni tre anni. 7. La designazione degli iscritti/e negli organismi e nelle cariche tutte dovra' avvenire senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di lingua, di religione, di condizioni personale e sociale con votazione democratica su singole candidature o su liste, su proposte o su autocandidature.