Art. 17 1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e del Veneto, sono uffici di livello dirigenziale non generale. 2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali della Basilicata, del Molise, dell'Umbria e della Valle d'Aosta, nonche' delle commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarita' e' conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze. 3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di Roma e Napoli, sono uffici di livello dirigenziale non generale. 4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e di primo grado, individuate nell'Allegato C del presente decreto, sono uffici di livello non dirigenziale la cui titolarita' e' conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze.