Art. 17 
 
  1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie  regionali
dell'Abruzzo, della Calabria, della  Campania,  dell'Emilia  Romagna,
del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia,
delle Marche, del  Piemonte,  della  Puglia,  della  Sardegna,  della
Sicilia,  della  Toscana  e  del  Veneto,  sono  uffici  di   livello
dirigenziale non generale. 
  2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie  regionali
della Basilicata, del Molise,  dell'Umbria  e  della  Valle  d'Aosta,
nonche' delle commissioni tributarie di secondo  grado  di  Trento  e
Bolzano, sono uffici di livello non dirigenziale la  cui  titolarita'
e' conferita con provvedimento del direttore generale delle Finanze. 
  3.  Gli  uffici  di   segreteria   delle   commissioni   tributarie
provinciali di Roma e Napoli, sono uffici di livello dirigenziale non
generale. 
  4.  Gli  uffici  di   segreteria   delle   commissioni   tributarie
provinciali  e  di  primo  grado,  individuate  nell'Allegato  C  del
presente decreto, sono uffici di  livello  non  dirigenziale  la  cui
titolarita' e' conferita con  provvedimento  del  direttore  generale
delle Finanze.