Art. 19 
 
  1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie  regionali
di cui all'art. 17, comma 1, sono articolati nei seguenti servizi: 
    a) segreteria della Presidenza e rapporti  con  il  Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria; 
    b)  affari  generali  e  del  personale,   relazioni   sindacali,
controllo di gestione, definizione dei fabbisogni di beni e  servizi,
definizione dei livelli di servizio all'utenza; 
    c) relazioni con il pubblico (URP); 
    d) logistica delle sedi e tutela della  salute  e  sicurezza  sul
lavoro; 
    e) ricezione atti, visure e  rilascio  copie,  informazioni  alle
parti processuali e assistenza sui servizi telematici della giustizia
tributaria; 
    f)  verifica  e  completamento  nel  sistema  informativo   della
giustizia tributaria dei dati e dei documenti relativi  al  fascicolo
processuale; 
    g)    contributo    unificato    tributario,     procedure     di
reclamo-mediazione e contenzioso tributario; 
    h)   assistenza   alle   sezioni   e    supporto    all'attivita'
giurisdizionale, anche attraverso la ricerca  e  la  selezione  della
giurisprudenza tributaria; 
    i) assistenza alla  Commissione  del  patrocinio  a  spese  dello
Stato; 
    j) gestione amministrativa dei giudici tributari  e  liquidazione
dei relativi compensi; 
    k) gestione dei pagamenti dei compensi ai giudici tributari; 
    l)  assistenza  all'Ufficio  del  massimario  e   analisi   della
giurisprudenza; 
    m) assistenza informatica ai giudici  tributari  e  al  personale
amministrativo per il corretto utilizzo  delle  applicazioni  in  uso
presso le commissioni tributarie; 
    n)  gestione  degli  archivi  e   attivita'   di   scarto   della
documentazione processuale e amministrativa, analogica e digitale; 
    o) consegnatario dei beni mobili; 
  2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie  regionali
di cui all'art. 17, comma 2, sono articolati nei servizi  individuati
nelle lettere da a) a o), con esclusione del servizio  indicato  alla
lettera k); 
  3.  Gli  uffici  di   segreteria   delle   commissioni   tributarie
provinciali di cui all'art. 17, comma 3, sono articolati nei  servizi
individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione  del
servizio indicato alla lettera l); 
  4.  Gli  uffici  di   segreteria   delle   commissioni   tributarie
provinciali di cui all'art. 17, comma 4, sono articolati nei  servizi
individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione  del
servizio indicato alle lettere k) e l).