Art. 19 1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, sono articolati nei seguenti servizi: a) segreteria della Presidenza e rapporti con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; b) affari generali e del personale, relazioni sindacali, controllo di gestione, definizione dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei livelli di servizio all'utenza; c) relazioni con il pubblico (URP); d) logistica delle sedi e tutela della salute e sicurezza sul lavoro; e) ricezione atti, visure e rilascio copie, informazioni alle parti processuali e assistenza sui servizi telematici della giustizia tributaria; f) verifica e completamento nel sistema informativo della giustizia tributaria dei dati e dei documenti relativi al fascicolo processuale; g) contributo unificato tributario, procedure di reclamo-mediazione e contenzioso tributario; h) assistenza alle sezioni e supporto all'attivita' giurisdizionale, anche attraverso la ricerca e la selezione della giurisprudenza tributaria; i) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato; j) gestione amministrativa dei giudici tributari e liquidazione dei relativi compensi; k) gestione dei pagamenti dei compensi ai giudici tributari; l) assistenza all'Ufficio del massimario e analisi della giurisprudenza; m) assistenza informatica ai giudici tributari e al personale amministrativo per il corretto utilizzo delle applicazioni in uso presso le commissioni tributarie; n) gestione degli archivi e attivita' di scarto della documentazione processuale e amministrativa, analogica e digitale; o) consegnatario dei beni mobili; 2. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 2, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o), con esclusione del servizio indicato alla lettera k); 3. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 3, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione del servizio indicato alla lettera l); 4. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali di cui all'art. 17, comma 4, sono articolati nei servizi individuati nelle lettere da a) a o) del comma 1, con esclusione del servizio indicato alle lettere k) e l).