Art. 20 
 
  1.  I  direttori  degli  uffici  di  segreteria  delle  commissioni
tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 17 provvedono: 
    a) all'organizzazione del lavoro per consentire  l'efficiente  ed
efficace utilizzo delle  risorse  umane,  il  tempestivo  svolgimento
delle  procedure   amministrative   e   di   supporto   all'attivita'
giurisdizionale, nonche' la corretta erogazione dei  servizi  rivolti
all'utenza; 
    b) alla gestione e valutazione del personale assegnato; 
    c) al corretto esercizio delle relazioni sindacali. 
  2.  I  dirigenti  degli  uffici  di  segreteria  delle  commissioni
tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con  riguardo  agli
uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17,
commi 2, 3 e 4, aventi sede nella regione di competenza e  in  quelle
contigue definite ai sensi del comma 4: 
    a) comunicano al presidio unitario i fabbisogni di beni e servizi
rilevati presso ciascuna Commissione tributaria; 
    b) assumono, di norma, le funzioni di datore di lavoro per quanto
attiene agli obblighi previsti in materia di tutela  della  salute  e
della sicurezza sul lavoro e assicurano la gestione  delle  procedure
di  acquisizione  dei  relativi  beni  e  servizi  sulla  base  degli
indirizzi ed in forza del decentramento  delle  risorse  operato  dai
competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi - Direzione per  la  razionalizzazione  della
gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari
generali. 
    c) curano l'acquisizione e la trasmissione delle  informazioni  e
dei dati richiesti dai competenti uffici  centrali  del  Dipartimento
delle finanze. 
  3.  I  dirigenti  degli  uffici  di  segreteria  delle  commissioni
tributarie regionali di cui all'art. 17,  comma  1,  con  riferimento
agli  uffici  di  segreteria  delle  commissioni  tributarie  di  cui
all'art. 17, commi 2 e 4, aventi sede nella regione di  competenza  o
in quelle contigue: 
    a) provvedono al pagamento dei compensi dei giudici tributari; 
    b)  autorizzano  le  assenze  dei  direttori  degli   uffici   di
segreteria e concorrono alla loro valutazione; 
    c) vigilano sul corretto esercizio delle relazioni sindacali. 
  4. L'individuazione degli uffici di  segreteria  delle  commissioni
tributarie di livello non  dirigenziale  aventi  sedi  nelle  regioni
contigue di cui ai commi precedenti, e'  stabilita  con  decreto  del
direttore generale delle finanze. 
  5.  Per  garantire  l'efficienza  dei   servizi   della   giustizia
tributaria, al  ricorrere  di  particolari  e  motivate  esigenze  di
carattere funzionale e organizzativo, le attivita' e i servizi di cui
agli articoli 18  e  19  possono  essere  affidate,  prioritariamente
nell'ambito  della  medesima  regione  e   per   periodi   di   tempo
determinati,  al  personale  degli  uffici  di  segreteria  di  altre
commissioni tributarie.