Art. 20 1. I direttori degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 17 provvedono: a) all'organizzazione del lavoro per consentire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, il tempestivo svolgimento delle procedure amministrative e di supporto all'attivita' giurisdizionale, nonche' la corretta erogazione dei servizi rivolti all'utenza; b) alla gestione e valutazione del personale assegnato; c) al corretto esercizio delle relazioni sindacali. 2. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riguardo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4, aventi sede nella regione di competenza e in quelle contigue definite ai sensi del comma 4: a) comunicano al presidio unitario i fabbisogni di beni e servizi rilevati presso ciascuna Commissione tributaria; b) assumono, di norma, le funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e assicurano la gestione delle procedure di acquisizione dei relativi beni e servizi sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali. c) curano l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dai competenti uffici centrali del Dipartimento delle finanze. 3. I dirigenti degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 17, comma 1, con riferimento agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, aventi sede nella regione di competenza o in quelle contigue: a) provvedono al pagamento dei compensi dei giudici tributari; b) autorizzano le assenze dei direttori degli uffici di segreteria e concorrono alla loro valutazione; c) vigilano sul corretto esercizio delle relazioni sindacali. 4. L'individuazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie di livello non dirigenziale aventi sedi nelle regioni contigue di cui ai commi precedenti, e' stabilita con decreto del direttore generale delle finanze. 5. Per garantire l'efficienza dei servizi della giustizia tributaria, al ricorrere di particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo, le attivita' e i servizi di cui agli articoli 18 e 19 possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, al personale degli uffici di segreteria di altre commissioni tributarie.