Art. 23 
 
Disposizioni urgenti a sostegno delle  sale  cinematografiche  e  del
                         settore audiovisivo 
 
  1. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  e  lo  sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito  di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n.  220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento  dei  costi  di
funzionamento delle sale  cinematografiche,  se  esercite  da  grandi
imprese, o del 60 per  cento  dei  medesimi  costi,  se  esercite  da
piccole o  medie  imprese,  secondo  le  disposizioni  stabilite  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  della  medesima
legge n. 220 del 2016. 
  1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  per  gli  anni
2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo  17,  comma  1,
della legge 14 novembre 2016, n.  220,  e'  riconosciuto,  in  favore
delle piccole e medie imprese, in misura  non  superiore  al  60  per
cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la  ristrutturazione
e   l'adeguamento    strutturale    e    tecnologico    delle    sale
cinematografiche,  per  l'installazione,  la   ristrutturazione,   il
rinnovo di impianti,  apparecchiature,  arredi  e  servizi  accessori
delle sale. 
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  cessa  di  avere  efficacia  la
riduzione del termine di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 2), punto i., del  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017. 
  1-quater.  Al   fine   di   sostenere   la   ripresa   delle   sale
cinematografiche, per l'anno 2022  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per la realizzazione di campagne  promozionali  e  di
iniziative volte a incentivare  la  fruizione  in  sala  delle  opere
audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo  di  800.000  euro
nei  tre  anni  d'imposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino
all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta». 
  1-sexies. La disposizione di cui al comma  1-quinquies  si  applica
nei  limiti  delle   risorse   appositamente   stanziate   e   previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
          - Si riporta il testo degli articoli  17,  18  e  21  della
          legge 14 novembre 2016, n. 220  (Disciplina  del  cinema  e
          dell'audiovisivo): 
                «Art.  17   (Credito   d'imposta   per   le   imprese
          dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e
          di  post-produzione).  -  1.  Alle  imprese  di   esercizio
          cinematografico e' riconosciuto un  credito  d'imposta,  in
          misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al  40
          per cento delle spese  complessivamente  sostenute  per  la
          realizzazione  di  nuove  sale  o  il  ripristino  di  sale
          inattive,   per   la   ristrutturazione   e   l'adeguamento
          strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche,  per
          l'installazione,  la  ristrutturazione,   il   rinnovo   di
          impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle
          sale. 
                2. Alle industrie tecniche e di post-produzione,  ivi
          inclusi  i  laboratori  di  restauro,  e'  riconosciuto  un
          credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per  cento
          e non superiore al 30 per cento delle spese  sostenute  per
          l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. 
                3. Nella  determinazione  dell'aliquota  del  credito
          d'imposta di cui al presente articolo, il  decreto  di  cui
          all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro,  della  esistenza
          della sala cinematografica in data anteriore al 1°  gennaio
          1980.» 
                «Art. 18  (Credito  d'imposta  per  il  potenziamento
          dell'offerta cinematografica). - 1. Al fine  di  potenziare
          l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la
          presenza  in  sala  cinematografica  di  opere  audiovisive
          italiane ed europee, agli esercenti  sale  cinematografiche
          e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta   commisurato   ad
          un'aliquota  massima  del  20  per  cento  sugli   introiti
          derivanti dalla programmazione di  opere  audiovisive,  con
          particolare riferimento alle  opere  italiane  ed  europee,
          anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle
          rispettive sale cinematografiche, con modalita' adeguate  a
          incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo  le
          disposizioni stabilite con il decreto di  cui  all'articolo
          21. 
                2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo   21   prevede
          meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai
          fini  degli  obiettivi  previsti  dall'articolo   12,   per
          particolari tipologie di opere e di sale  cinematografiche,
          con   particolare    riferimento    alle    piccole    sale
          cinematografiche  ubicate  nei   comuni   con   popolazione
          inferiore a 15.000 abitanti.» 
                «Art. 21 (Disposizioni comuni in materia  di  crediti
          d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui  alla  presente
          sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15  e
          19, sono riconosciuti entro il limite  massimo  complessivo
          indicato con il decreto di cui all'articolo  13,  comma  5.
          Con il medesimo  decreto,  si  provvede  al  riparto  delle
          risorse  complessivamente  iscritte  in  bilancio  tra   le
          diverse  tipologie  di  intervento;  ove  necessario,  tale
          riparto puo' essere modificato, con le medesime  modalita',
          anche in corso d'anno. 
                2.  I  crediti  d'imposta  previsti  nella   presente
          sezione non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
          delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
          rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli  96  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  e   successive   modificazioni,   e   sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
                3.  Ai  crediti  d'imposta  previsti  nella  presente
          sezione non  si  applica  il  limite  di  utilizzo  di  cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. 
                4.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 1260  e  seguenti  del  codice  civile,  e  previa
          adeguata dimostrazione del riconoscimento  del  diritto  da
          parte del Ministero  e  dell'effettivita'  del  diritto  al
          credito medesimo, i crediti  d'imposta  sono  cedibili  dal
          beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
          per  il  credito  sportivo,   finanziari   e   assicurativi
          sottoposti a vigilanza prudenziale.  I  cessionari  possono
          utilizzare il credito  ceduto  solo  in  compensazione  dei
          propri   debiti   d'imposta   o   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997.
          La cessione del  credito  non  pregiudica  i  poteri  delle
          competenti  amministrazioni  relativi  al  controllo  delle
          dichiarazioni   dei   redditi    e    all'accertamento    e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
          credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito
          sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
          che  le  somme  corrispondenti  all'importo   dei   crediti
          eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a  detto
          Istituto siano destinate al  finanziamento  di  progetti  e
          iniziative  nel  settore  della  cultura,  con  particolare
          riguardo al cinema e all'audiovisivo. 
                5. Con uno o piu' decreti del  Ministro,  da  emanare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sono  stabiliti,   partitamente   per
          ciascuna delle  tipologie  di  credito  d'imposta  previste
          nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali  ivi
          stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
          aliquote da  riconoscere  alle  varie  tipologie  di  opere
          ovvero  alle  varie  tipologie  di  impresa  o  alle  varie
          tipologie   di   sala   cinematografica,   la    base    di
          commisurazione del beneficio,  con  la  specificazione  dei
          riferimenti temporali, nonche'  le  ulteriori  disposizioni
          applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
          condizioni  e  la  procedura  per   la   richiesta   e   il
          riconoscimento del credito,  prevedendo  modalita'  atte  a
          garantire che ciascun beneficio  sia  concesso  nel  limite
          massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
          modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. 
                5-bis. Il Ministro, tenuto conto  dell'andamento  del
          mercato nel settore del  cinema  e  dell'audiovisivo,  puo'
          adottare, nel  limite  delle  risorse  individuate  con  il
          decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
          alle percentuali previste per i crediti  d'imposta  di  cui
          alla presente sezione e al  limite  massimo  stabilito  dal
          comma 1 del presente articolo. 
                6. Le risorse  stanziate  per  il  finanziamento  dei
          crediti d'imposta previsti nella presente sezione,  laddove
          inutilizzate  e  nell'importo  definito  con  decreto   del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
          cinema  e  l'audiovisivo.  A  tal  fine  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          n. 303 del 14  luglio  2017  (Individuazione  dei  casi  di
          esclusione delle opere audiovisive  dai  benefici  previsti
          dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei parametri
          e requisiti per definire  la  destinazione  cinematografica
          delle opere audiovisive): 
                «Art. 2 (Destinazione  al  pubblico  per  la  visione
          nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive). -  1.
          L'opera audiovisiva e' ammessa ai  benefici  che  la  legge
          n.220 del 2016 riconosce alle  opere  cinematografiche  se,
          congiuntamente: 
                  a) e' ideata, progettata, realizzata e diffusa, dal
          punto di vista artistico, tecnico, produttivo,  finanziario
          e  promozionale,  per  la  prioritaria  visione   in   sala
          cinematografica; 
                  b) la sua diffusione al pubblico rispetta  entrambi
          i seguenti requisiti: 
                  1)  e'  programmata  in  sala  cinematografica  per
          almeno sessanta proiezioni nell'arco di tre mesi decorrenti
          dalla data di prima proiezione, intesa  come  attivita'  di
          proiezione al pubblico dell'opera per la sua intera durata,
          ivi inclusi i titoli di testa e di coda,  a  fronte  di  un
          titolo di ingresso a pagamento. In caso di  documentario  e
          cortometraggio, il numero minimo di proiezioni  di  cui  al
          periodo precedente e' ridotto a quindici: 
                  2) la fruizione in sala cinematografica costituisce
          la prima modalita' di diffusione al pubblico dell'opera  e,
          per un periodo  di  centocinque  -  trenta  novanta  giorni
          decorrenti dalla data  di  prima  proiezione  al  pubblico,
          l'opera non e' diffusa al pubblico attraverso fornitori  di
          servizi di media audiovisivi, sia lineari che non  lineari,
          ovvero attraverso editori home entertainment. A  condizione
          che nel periodo di programmazione cinematografica, non  sia
          effettuata alcuna  attivita'  di  lancio  e  promozione  in
          merito alla successiva disponibilita' dell'opera attraverso
          fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari  che
          non lineari, ovvero attraverso editori home  entertainment,
          il termine di centocinque- trenta novanta giorni e' ridotto
          a: 
                    i. dieci giorni, se  l'opera  e'  programmata  in
          sala cinematografica per un numero di  giorni  diverso  dal
          venerdi',  sabato,  domenica  e  giorni  festivi,  pari   o
          inferiori a tre: 
                    i-bis. sessanta giorni, se l'opera e' programmata
          in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i
          primi ventuno giorni di programmazione  cinematografica  ha
          ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila. 
                2. La DG Cinema puo' richiedere in  ogni  momento  la
          documentazione, ivi inclusi i contratti di utilizzazione  e
          sfruttamento economico dell'opera, ritenuta  necessaria  al
          fine di verificare il possesso  dei  requisiti  di  cui  al
          presente comma. 
                3. L'opera cinematografica si distingue,  sulla  base
          della durata, in film di lungometraggio, che ha una  durata
          superiore a 52 minuti, e film di cortometraggio, con durata
          pari o inferiore a 52 minuti.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   89,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  recante
          misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art.  89  (Fondo  emergenze  spettacolo,  cinema   e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, da adottare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
          operatori  dei  settori,  ivi  inclusi   artisti,   autori,
          interpreti   ed   esecutori,   tenendo    conto    altresi'
          dell'impatto economico  negativo  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del COVID-19. 
                3. All'onere  derivante  dal  comma  1,  pari  a  335
          milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: 
                  a)  quanto  a  70  milioni   di   euro   ai   sensi
          dell'articolo 126; 
                  b)  quanto  a   50   milioni   di   euro   mediante
          corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
          coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera  CIPE
          si provvede a rimodulare e a ridurre di pari  importo,  per
          l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la  delibera  CIPE
          n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura  e
          turismo" di competenza  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo; 
                  c) quanto a 10 milioni di euro  mediante  riduzione
          delle disponibilita' del Fondo unico  dello  spettacolo  di
          cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                3-bis. Il  Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
          2021, mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge  27
          dicembre 2013, n. 147, previa delibera  del  CIPE  volta  a
          rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
          le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016,  n.
          100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura  e  turismo"
          di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  recante
          disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7  (Misure  urgenti  per  la  promozione  della
          musica, nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal  vivo  di
          portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio  del
          sistema  musicale  italiano,  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di
          euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento
          delle risorse  disponibili,  alle  imprese  produttrici  di
          fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici
          di spettacoli di musica dal vivo, esistenti  da  almeno  un
          anno prima della  richiesta  di  accesso  alla  misura,  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura del  30  per
          cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di  sviluppo,
          produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
          fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
          di cui al comma 5 del presente articolo,  fino  all'importo
          massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
                2. 
                3. Per accedere al credito d'imposta di cui al  comma
          1, le  imprese  hanno  l'obbligo  di  spendere  un  importo
          corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
          nel territorio nazionale,  privilegiando  la  formazione  e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
                4 
                5. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi  ed   e'   utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni. 
                6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
          con riferimento, in particolare, alle  tipologie  di  spese
          eleggibili,  alle  procedure  per  la  loro  ammissione  al
          beneficio, alle soglie  massime  di  spesa  eleggibile  per
          singola  registrazione  fonografica  o   videografica,   ai
          criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'  delle
          spese sostenute, nonche' alle  procedure  di  recupero  nei
          casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta  secondo
          quanto   stabilito   dall'articolo   1,   comma   6,    del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,  sono
          dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  dei
          crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni  di
          euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
                8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
                8-bis.  Al  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 68, primo comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad  un  massimo
          di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore  24  del
          giorno  di  inizio,  la   licenza   e'   sostituita   dalla
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   di   cui
          all'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, presentata allo  sportello  unico
          per le attivita' produttive o ufficio analogo."; 
                  b)  all'articolo  69,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "Per eventi fino ad  un  massimo  di  200
          partecipanti e che si svolgono entro le ore 24  del  giorno
          di inizio, la  licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
          certificata di inizio  attivita'  di  cui  all'articolo  19
          della legge n. 241  del  1990,  presentata  allo  sportello
          unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; 
                  c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze"  sono
          inserite le seguenti: "e  le  segnalazioni  certificate  di
          inizio attivita'".». 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'articolo  108   del
          Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   Europea,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 8.