Art. 18 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni previste  dal  presente  titolo  possono  essere
concesse in favore dei soggetti  di  cui  all'art.  13,  fatto  salvo
quanto previsto al comma  2  del  presente  articolo,  che  intendono
realizzare i progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  di  cui
all'art. 19, connessi ad un programma di sviluppo  per  la  logistica
agroalimentare cosi'  come  definiti  agli  articoli  10,  11  e  12.
Nell'ambito dei  suddetti  programmi  di  sviluppo,  le  agevolazioni
possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e  diffusione
della conoscenza limitatamente  ai  programmi  congiunti  di  ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale. 
  2.  Per  i  progetti  di  innovazione  dell'organizzazione   e   di
innovazione  di  processo,  le  imprese  di  grandi  dimensioni  sono
ammissibili all'aiuto solo nell'ambito di un programma congiunto  con
PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno  il  30  per
cento del totale dei costi ammissibili del  progetto  di  innovazione
dell'organizzazione o di innovazione di processo.