Art. 18 Soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni previste dal presente titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, che intendono realizzare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 19, connessi ad un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare cosi' come definiti agli articoli 10, 11 e 12. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. 2. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili all'aiuto solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.