Art. 19 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al  presente  titolo
possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita'  di
ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione
e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di  nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o  l'applicazione
delle tecnologie innovative. 
  2. I progetti d'investimento  devono  prevedere  una  richiesta  di
aiuto di importo complessivo non superiore a: 
    a) 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di  un
progetto prevalentemente di ricerca industriale; 
    b) 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di  un
progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale. 
  3.  I  progetti  previsti  dal  presente  titolo   possono   essere
realizzati nell'intero territorio nazionale e devono  essere  avviati
successivamente alla presentazione della domanda di  ammissione  alle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal  fine  per  avvio  del
progetto si intende la data  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione
relativi  all'investimento  oppure  la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima.