Art. 19 Progetti ammissibili 1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie innovative. 2. I progetti d'investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo complessivo non superiore a: a) 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale; b) 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale. 3. I progetti previsti dal presente titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.