Art. 20 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1.  Con  riferimento  alle  attivita'  di  ricerca,   di   sviluppo
sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione  di
processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente  secondo
le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato A, tabella 4  A,  i
costi riguardanti: 
    a) il personale del soggetto proponente; 
    b) gli strumenti e  le  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca, sviluppo e innovazione; 
    c) la ricerca contrattuale, quali  le  conoscenze  e  i  brevetti
acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali
condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza  e
gli altri  servizi  utilizzati  esclusivamente  per  l'attivita'  del
progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 
    d) le spese generali; 
    e) i materiali utilizzati per  lo  svolgimento  del  progetto  di
ricerca, sviluppo e innovazione. 
  2. I costi di cui al comma 1 devono essere  rilevati  separatamente
per  le  attivita'  di  ricerca,  per  le   attivita'   di   sviluppo
sperimentale, per le attivita' di innovazione  dell'organizzazione  e
per le attivita' di innovazione di processo.