Art. 21 Forma ed intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme, limiti e condizioni previste: a) dall'art. 25 del regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25, del regolamento GBER, puo' essere riconosciuta nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI e non preveda che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili; oppure nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; b) dall'art. 29 del regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo. 2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente https://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference _rates.html