Art. 21 
 
               Forma ed intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme,  limiti
e condizioni previste: 
    a) dall'art. 25 del regolamento GBER, per i progetti  di  ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione  pari  a  15
punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello  stesso
art. 25, del regolamento GBER, puo' essere riconosciuta nel  caso  in
cui il progetto preveda la collaborazione effettiva  tra  imprese  di
cui almeno una e' una PMI e  non  preveda  che  una  singola  impresa
sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili;  oppure
nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione  effettiva  tra
un'impresa e uno o piu'  organismi  di  ricerca  e  diffusione  della
conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano  almeno
il 10 per cento  dei  costi  ammissibili  e  abbiano  il  diritto  di
pubblicare i risultati della propria ricerca; 
    b)  dall'art.  29  del  regolamento  GBER,  per  i  progetti   di
innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo. 
  2. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime,  rispetto  ai  costi  agevolabili,  calcolate  in
equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato
dell'aiuto espresso come  percentuale  del  valore  attualizzato  dei
costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in  piu'
rate sono attualizzati alla  data  della  concessione.  Il  tasso  di
interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di
riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel        sito        internet        all'indirizzo         seguente
https://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference
_rates.html