Art. 22 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  8,  paragrafo  2,  del
regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti
di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre  agevolazioni
pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle  concesse  a
titolo «de  minimis»  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  n.
1407/2013  e  dal  regolamento  n.  1408/2013,  come  modificato  dal
regolamento  n.   316/2019,   ad   eccezione   di   quelle   ottenute
esclusivamente nella forma  di  benefici  fiscali  e  di  garanzia  e
comunque  entro  i  limiti  delle  intensita'  massime  previste  dal
regolamento GBER.