Art. 23 
 
                               Revoche 
 
  1. Salvo il disposto di cui all'art. 8  del  presente  decreto,  le
agevolazioni   concesse   sono   revocate,   qualora   il    soggetto
beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo  progetto  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o  natura,
ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento eurounitario; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso ovvero  non  corrisponda  gli
interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; 
    e)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per
le PMI, dal completamento del progetto; 
    f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,
conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza
dell'autorizzazione dell'Agenzia; 
    g) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    h) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto
del progetto di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche,
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    i) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni.