Art. 23 Revoche 1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto; f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia; g) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; h) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche, nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; i) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.