Art. 13 
 
Decorrenza  della  misura   sanzionatoria   per   omessa   o   errata
  trasmissione    delle    fatture    relative    alle     operazioni
  transfrontaliere. 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-quater,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole  «a  partire  dal  1°
gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  partire  dal  1°
luglio 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 11(Altre violazioni in materia di imposte dirette
          e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con  la
          sanzione  amministrativa  da  euro  250  a  euro  2.000  le
          seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei  dati.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              2-ter. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati. 
              2-quater. Per l'omissione o l'errata  trasmissione  dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127, si applica la sanzione amministrativa di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1°  luglio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,  e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472. 
              2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
          per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
          corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,  commi  1,
          1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
          se la violazione non ha inciso sulla corretta  liquidazione
          del tributo, si applica la sanzione amministrativa di  euro
          100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              3. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche
          all'omessa   installazione   degli   strumenti    di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
          manomette  o  comunque  altera   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, o  fa  uso  di  essi  allorche'  siano  stati
          manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso  al
          fine di eludere le disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
          citato  articolo  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000. 
              7-bis. Quando la garanzia di  cui  all'articolo  38-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' presentata dalle  societa'  controllate  o
          dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo  73,
          terzo comma, del  medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non
          superiore a novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
          presentazione della dichiarazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              7-ter. Nei casi in cui  il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto  dall'articolo  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo  8,  comma  3-quinquies.   La   sanzione   e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.».