Art. 14 
 
Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso 
 
  1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  la
parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  6,031
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  13  e  19,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13(Termini per la richiesta di registrazione).  -
          1. La registrazione degli atti  che  vi  sono  soggetti  in
          termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto  disposto
          dall'articolo 17, comma 3-bis, entro  trenta  giorni  dalla
          data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta  giorni
          se formato all'estero. 
              1-bis. Per i decreti di trasferimento  e  gli  atti  da
          essi  ricevuti,  i   cancellieri   devono   richiedere   la
          registrazione entro sessanta giorni da  quello  in  cui  il
          provvedimento e' stato emanato. 
              2. Per gli inventari, le ricognizioni  dello  stato  di
          cose o di luoghi e in genere per tutti  gli  atti  che  non
          sono stati formati in un solo  giorno  il  termine  decorre
          dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture  private
          autenticate  il  termine  decorre  dalla  data  dell'ultima
          autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio  della
          loro esecuzione, salvo quanto  disposto  dall'articolo  17,
          comma 3-bis. 
              3. Per i provvedimenti e gli atti di  cui  all'articolo
          10,  comma  1,  lettera  c),   diversi   dai   decreti   di
          trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i  cancellieri
          devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni  ed
          entro trenta giorni da quello in cui  il  provvedimento  e'
          stato  pubblicato  o  emanato   quando   dagli   atti   del
          procedimento sono  desumibili  gli  elementi  previsti  dal
          comma  4-bis  dell'articolo  67  o,  in  mancanza  di  tali
          elementi, entro trenta giorni dalla  data  di  acquisizione
          degli stessi. 
              4. Nei casi di cui al comma  secondo  dell'art.  12  la
          registrazione deve essere  richiesta  entro  trenta  giorni
          dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
          artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in  ogni  caso  non
          oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento
          della  sede  amministrativa,  legale   o   secondaria   nel
          territorio dello Stato, o dalle  altre  operazioni  di  cui
          all'art. 4.» 
              «Art.  19   (Denuncia   di   eventi   successivi   alla
          registrazione).  -  1.   L'avveramento   della   condizione
          sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione  di  tale  atto
          prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
          eventi che, a norma del presente testo unico,  diano  luogo
          ad  ulteriore  liquidazione  di   imposta   devono   essere
          denunciati  entro  trenta  giorni,  a  cura   delle   parti
          contraenti o dei loro aventi causa  e  di  coloro  nel  cui
          interesse e' stata richiesta la registrazione,  all'ufficio
          che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 
              2. Il termine di  cui  al  primo  comma  e'  elevato  a
          sessanta  giorni  se  l'evento  dedotto  in  condizione  e'
          connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. 
              3.». 
              Il  riferimento  al   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica)   e'   riportato   nei   riferimenti    normativi
          all'articolo 9.