Art. 16 
 
          Misure straordinarie in favore degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle
citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo
tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato (( di cui al terzo periodo
)). Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con
proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di
assegnazione.». 
  4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione
della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente (( alla SOSE
- Soluzioni per il sistema economico Spa ))  entro  il  30  settembre
2022. 
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento
del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del
(( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo
articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del
(( 31 marzo 2023 )). 
  (( 6-bis. I comuni di  cui  al  comma  6,  per  il  solo  esercizio
finanziario relativo all'anno  2022  ed  al  fine  di  consentire  la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo  restando
l'obbligo di copertura della  quota  annuale  2022  del  ripiano  del
disavanzo, possono destinare il  contributo  ricevuto  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso  dei
debiti finanziari. 
  6-ter. Al fine di dare attuazione alla  delibera  della  Corte  dei
conti-Sezione delle autonomie n.  8  dell'8  luglio  2022,  gli  enti
locali in stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che  alla  data  del  30  giugno  2022  hanno  eliminato  il  fondo
anticipazioni   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di
amministrazione,  in  sede  di  approvazione  del   rendiconto   2022
provvedono ad accantonare un apposito  fondo,  per  un  importo  pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno  2013,  n.  64,  e   successivi   rifinanziamenti,   e   delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. 
  6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e'  utilizzato  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 52,  commi  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  6-quinquies. Al fine di garantire il  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti  locali,  l'eventuale
maggiore  disavanzo  al  31  dicembre  2022  rispetto   all'esercizio
precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al  comma
6-ter, e'  ripianato,  a  decorrere  dall'esercizio  2023,  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. 
  6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di
cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo  anticipazioni  di
liquidita' in sede di  rendiconto  2021,  che  ripianano  l'eventuale
conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. 
  6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025  continua  ad  applicarsi,
con  le  medesime  modalita'  ivi  previste,  l'articolo  3-bis   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse  derivanti  sono
destinate  all'incremento   della   massa   attiva   della   gestione
liquidatoria degli enti locali  in  stato  di  dissesto  finanziario,
deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. )) 
  7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»; 
    b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti». 
  8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori». 
  9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le
finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico del (( Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) )) sul progetto. 
  (( 9-bis. All'articolo 151  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: 
    «8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato  entro  il
termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il  rendiconto  della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle  voci
riguardanti le «Previsioni  definitive  di  competenza"  gli  importi
delle previsioni definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel
corso dell'esercizio ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  1.  Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti  locali
che non rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
previsione  e  dei  rendiconti  e  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile,  di  cui
all'allegato 1  al  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce». 
  9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali entro i termini previsti dalla  legge,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  nel  principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti  e  le  tempistiche  del  processo  di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel
corso dell'esercizio provvisorio. 
  9-quater. Al fine di permettere la realizzazione  degli  interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,
comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca  i  contributi
riferiti all'anno 2019 relativi alle  opere  che  risultano  affidate
entro la data del 31 dicembre 2021». 
  9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,  pari  a  5,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9-sexies. All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. Ai fini della  partecipazione  dei  consiglieri  comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime». ))