(( Art. 16 - bis 
 
        Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo 
 
  1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli
enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate  per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la  distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,  calore,  servizi  di
telecomunicazione  e  radiotelevisivi  ed  altri  servizi   a   rete,
comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli  utenti  e
di tutte le occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete,  i  comuni  percettori
del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, nonche'  gli  altri  enti  territoriali  comunicano  al
sistema informativo di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  5
agosto 2022, n. 118, le informazioni  relative  al  concessionario  e
alle opere gia' realizzate, nonche'  le  caratteristiche  strutturali
dell'occupazione  e  ogni  altra  informazione   utile   alla   piena
conoscenza del manufatto.  Per  le  occupazioni  permanenti  concluse
successivamente alla data di costituzione del sistema informativo,  i
comuni e gli altri  enti  territoriali  trasmettono  le  informazioni
relative  al  concessionario  e  alle   caratteristiche   strutturali
dell'occupazione ed ogni altra  informazione  relativa  al  manufatto
entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera. ))