Art. 17 
 
          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»; 
    c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della
(( regione Emilia-Romagna )), in favore del presidente della medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa (( di )) 1 milione di euro per l'anno  2022,  20
milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, destinati alla ricostruzione di beni privati  vincolati;  ((  1
milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per  l'anno  2024
)), destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi  sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni ((  di  euro  ))  per
l'anno 2023 e 8 milioni (( di euro )) per l'anno 2024 destinati  alle
manutenzioni e (( agli allestimenti )) finali. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per  il
2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di  euro  per  il
2024,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico. 
  5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012
della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico. 
  6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della
medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa ((  di  600.000  euro  ))  per
l'anno 2022. (( Al relativo onere, pari a )) 600.000 euro per  l'anno
2022,    si     provvede     mediate     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico.? 
  7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto
dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione
degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del
20-29 maggio 2012 (( nonche' i titolari degli uffici speciali per  la
ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  2009
sono  autorizzati  ))  a  rimodulare  i   contributi   concessi   per
l'esecuzione degli interventi previsti nei  Piani,  entro  il  limite
massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle
materie prime superiori all'8 per cento cosi'  come  certificati  dal
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel
corso delle rilevazioni semestrali di competenza. 
  (( 7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ricomprese  nel
cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al  30  per  cento
dei  posti  dei  concorsi   pubblici   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e  dei
coniugi delle vittime del sisma del 2009. ))