Art. 19 
 
Riparto (( delle )) risorse destinate alla copertura  dei  fabbisogni
                              standard 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno  2021»  sono  sostituite
dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»; 
    b) al comma 7: 
      1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021  e  2022»,  le  parole:
«per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2021 e 2022» e  dopo  le  parole:  «al  1°  gennaio  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio  2021  per
il riparto 2022»; 
      2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno
2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma
1,  il  decreto  di  determinazione  provvisoria  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  adottato
entro il 30  settembre  2022  mentre  il  decreto  di  determinazione
definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31
dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana  il  decreto  di
cui al secondo periodo del presente comma.».