Art. 16 
 
 
          Misure straordinarie in favore degli enti locali 
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle
citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo
tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo.
Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative  assegnazioni  con
proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di
assegnazione.». 
  4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione
della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE  -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022. 
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento
del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo
articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del
31 marzo 2023. 
  6-bis.  I  comuni  di  cui  al  comma  6,  per  il  solo  esercizio
finanziario relativo all'anno  2022  ed  al  fine  di  consentire  la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo  restando
l'obbligo di copertura della  quota  annuale  2022  del  ripiano  del
disavanzo, possono destinare il  contributo  ricevuto  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso  dei
debiti finanziari. 
  6-ter. Al fine di dare attuazione alla  delibera  della  Corte  dei
conti-Sezione delle autonomie n.  8  dell'8  luglio  2022,  gli  enti
locali in stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che  alla  data  del  30  giugno  2022  hanno  eliminato  il  fondo
anticipazioni   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di
amministrazione,  in  sede  di  approvazione  del   rendiconto   2022
provvedono ad accantonare un apposito  fondo,  per  un  importo  pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno  2013,  n.  64,  e   successivi   rifinanziamenti,   e   delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. 
  6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e'  utilizzato  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 52,  commi  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  6-quinquies. Al fine di garantire il  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti  locali,  l'eventuale
maggiore  disavanzo  al  31  dicembre  2022  rispetto   all'esercizio
precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al  comma
6-ter, e'  ripianato,  a  decorrere  dall'esercizio  2023,  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. 
  6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di
cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo  anticipazioni  di
liquidita' in sede di  rendiconto  2021,  che  ripianano  l'eventuale
conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. 
  6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025  continua  ad  applicarsi,
con  le  medesime  modalita'  ivi  previste,  l'articolo  3-bis   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse  derivanti  sono
destinate  all'incremento   della   massa   attiva   della   gestione
liquidatoria degli enti locali  in  stato  di  dissesto  finanziario,
deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. 
  7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»; 
    b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti». 
  8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori». 
  9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le
finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI) sul progetto. 
  9-bis.  All'articolo  151  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: 
  «8-bis. Se il bilancio di previsione non  e'  deliberato  entro  il
termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il  rendiconto  della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle  voci
riguardanti le "Previsioni  definitive  di  competenza"  gli  importi
delle previsioni definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel
corso dell'esercizio ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  1.  Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti  locali
che non rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
previsione  e  dei  rendiconti  e  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile,  di  cui
all'allegato 1  al  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce». 
  9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali entro i termini previsti dalla  legge,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  nel  principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti  e  le  tempistiche  del  processo  di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel
corso dell'esercizio provvisorio. 
  9-quater. Al fine di permettere la realizzazione  degli  interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,
comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca  i  contributi
riferiti all'anno 2019 relativi alle  opere  che  risultano  affidate
entro la data del 31 dicembre 2021». 
  9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,  pari  a  5,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9-sexies. All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Ai  fini  della  partecipazione  dei  consiglieri  comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti  per  il  contenimento   dei   costi   dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): 
              «Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali).  -
          1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  25,  comma   1,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
          nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
          mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno  2022.  Alla
          ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
          con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 
              2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati  e'
          riconosciuto agli enti locali un contributo  straordinario.
          A tal fine, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  250
          milioni di euro per  l'anno  2022,  da  destinare  per  200
          milioni di euro in favore dei comuni e per  50  milioni  di
          euro in favore delle citta' metropolitane e delle province.
          Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
          provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas,
          rilevata  tenendo  anche  conto  dei  dati  risultanti  dal
          SIOPE-Sistema  informativo  delle  operazioni  degli   enti
          pubblici. 
              3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
          liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che
          sono stati destinatari delle anticipazioni disposte  con  i
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies
          del medesimo testo unico e che, per effetto della  sentenza
          della Corte costituzionale n. 18  del  2019,  subiscono  un
          maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione  dell'arco
          temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'
          destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro
          per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente  che
          sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di
          contributi  concessi  ai   sensi   dell'articolo   53   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, del  comma  1-septies  dell'articolo  38  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma
          8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  esclusi  dal
          contributo di cui al presente comma. 
              3-bis. Il contributo di cui al comma 3  e'  erogato  in
          proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
          periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
          condizioni di cui al comma 3  nonche'  quelli  esclusi  dal
          contributo ai sensi del medesimo comma  possono  restituire
          le rate scadute e non pagate  nel  triennio  2019-2021,  al
          netto del contributo ricevuto ai  sensi  del  comma  3,  in
          quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
              4. Le risorse di cui al  comma  3  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo  conto  del  maggior  onere   finanziario   annuale
          derivante dalla rimodulazione delle  rate  di  restituzione
          delle  anticipazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con
          riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 
              4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti
          ai comuni  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          sono assegnate alle predette autonomie, che  provvedono  al
          successivo  riparto  in  favore  dei  comuni  compresi  nel
          proprio territorio. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   40,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art. 40 (Misure straordinarie in favore delle  regioni
          e degli enti locali). - 1. Per l'anno 2022 il  livello  del
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  a
          cui concorre lo Stato e' incrementato  di  200  milioni  di
          euro allo scopo di contribuire ai maggiori  costi  per  gli
          Enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   determinati
          dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 
              2. Alla ripartizione delle risorse di cui  al  comma  1
          accedono tutte le regioni e le province autonome di  Trento
          e di Bolzano, in deroga alle disposizioni  legislative  che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente. 
              3. Il contributo straordinario di cui all'articolo  27,
          comma  2,  del  decreto-legge  1°  marzo   2022,   n.   17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di  170  milioni  di
          euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore  dei
          comuni e per 20 milioni di  euro  in  favore  delle  citta'
          metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
          tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  adottare
          entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
          di energia elettrica e gas. 
              3-bis. All'articolo 13  del  decreto-legge  27  gennaio
          2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo   2022,   n.   25,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma  6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          "spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e
          gas"; 
                b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
              "6.1. In relazione a quanto previsto dal  comma  6,  la
          verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  deve
          comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
          di cui al medesimo articolo". 
              4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in
          considerazione degli effetti economici della crisi  ucraina
          e  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  gli  enti
          locali possono approvare  il  bilancio  di  previsione  con
          l'applicazione della quota  libera  dell'avanzo,  accertato
          con l'approvazione del rendiconto 2021. 
              5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  370
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58. 
              5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti  relativi
          all'anno 2021, anche se approvati  in  data  successiva  al
          termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
          connesse al mancato rispetto dei  termini  di  approvazione
          dei  rendiconti   previste   in   materia   di   assunzioni
          dall'articolo 9, comma 1-quinquies,  del  decreto-legge  24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli  enti  locali  di  cui  al
          primo  periodo  possono  altresi'  dare  applicazione  alle
          disposizioni dell'articolo 1, comma 1091,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di  parte
          del maggiore  gettito  dell'imposta  municipale  propria  e
          della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
          e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
          alla gestione delle entrate. 
              5-ter. Al fine di contenere la crescita dei  costi  dei
          servizi  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani,  in  corrispondenza  dell'aumento  degli  oneri  di
          gestione derivanti dalle  attuali  criticita'  dei  mercati
          dell'energia e delle materie prime, per il  2022  i  comuni
          possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
          tariffa avente natura corrispettiva di  cui  al  comma  668
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
          utilizzando, ai  fini  della  copertura  delle  conseguenti
          minori entrate, gli eventuali  avanzi  vincolati  derivanti
          dal mancato utilizzo dei  fondi  emergenziali  erogati  nel
          biennio 2020-2021. Ai fini di  cui  al  primo  periodo,  le
          deliberazioni riguardanti  le  relative  riduzioni  possono
          essere approvate,  in  deroga  ai  termini  previsti  dalla
          normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  53-ter,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - 1.-53-bis (omissis). 
              53-ter. Per i  contributi  relativi  all'anno  2022  il
          termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il
          termine di cui al comma 53 al 15 aprile  2022.  Le  risorse
          assegnate agli enti locali per l'anno  2023  ai  sensi  del
          comma  51   sono   finalizzate   allo   scorrimento   della
          graduatoria dei progetti ammissibili  per  l'anno  2022,  a
          cura  del  Ministero  dell'interno,  nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui ai commi  da  53-bis  a  56.  Gli  enti
          beneficiari del contributo sono individuati con  comunicato
          del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  15
          settembre 2022.  Gli  enti  locali  beneficiari  confermano
          l'interesse al contributo con comunicazione da  inviare  al
          Ministero dell'interno entro dieci  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo.  Il
          Ministero dell'interno formalizza le relative  assegnazioni
          con proprio decreto da emanare entro il  10  ottobre  2022.
          Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi
          di cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione
          del citato decreto di assegnazione. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il comma 792 dell'articolo 1, della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
              «792. Al comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n.  232,  dopo  la  lettera  d-quater)  sono
          aggiunte le seguenti: 
                "d-quinquies) destinato, quanto  a  215.923.000  euro
          per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  'Servizi  sociali'  e  approvato   dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard.   Gli
          obiettivi di servizio e le modalita' di  monitoraggio,  per
          definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo  delle
          risorse da destinare al finanziamento e allo  sviluppo  dei
          servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021  e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui al terzo  periodo,  risultassero  non  destinate  ad
          assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
          obiettivi di servizio di cui  al  medesimo  terzo  periodo,
          sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto  a  100
          milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro  per
          l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024,  a  250
          milioni di euro per l'anno 2025 e a  300  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026, quale  quota  di  risorse
          finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle   risorse
          disponibili per ciascun anno, in percentuale e  nel  limite
          dei livelli essenziali di  prestazione  (LEP),  l'ammontare
          dei  posti  disponili  negli  asili  nido,  equivalenti  in
          termini di costo standard al servizio  a  tempo  pieno,  in
          proporzione alla popolazione di eta' compresa  tra  0  e  2
          anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
          ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in  assenza  degli
          stessi, il livello di  riferimento  del  rapporto  e'  dato
          dalla media relativa alla  fascia  demografica  del  comune
          individuata dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard contestualmente  all'approvazione  dei  fabbisogni
          standard per la funzione 'Asili nido'. Il contributo di cui
          al primo periodo e' ripartito su proposta della Commissione
          tecnica per  i  fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove
          disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione 'Asili
          nido' approvati dalla stessa Commissione. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard  da  adottare
          entro il 31  marzo  2022,  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio  di  cui
          al  precedente   periodo   non   risultano   destinate   al
          potenziamento dei posti di asilo  nido  sono  recuperate  a
          valere sul fondo di  solidarieta'  comunale  attribuito  ai
          medesimi comuni o, in caso di insufficienza  dello  stesso,
          secondo  le  modalita'  di  cui  ai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto  e  aggregato  alla  regione  Friuli-Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018".». 
              - Si riporta il comma 449 dell'articolo 1, della  legge
          11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2017-2019) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
          448 e': 
                a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000   sino
          all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere  dall'anno
          2020, tra i  comuni  interessati  sulla  base  del  gettito
          effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
          (TASI), relativo all'anno 2015 derivante  dall'applicazione
          dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e  54  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                b) ripartito, nell'importo massimo di 66  milioni  di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
                c)    destinato,    per    euro     1.885.643.345,70,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della  quota  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza dei comuni connessa  alla  regolazione
          dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
                d) destinato, per euro 464.091.019,18,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei  comuni
          dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai  comuni
          delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
          assicurando a ciascun comune una somma  pari  all'ammontare
          algebrico  del  medesimo  Fondo  di  solidarieta'  comunale
          dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
          misura  corrispondente  alla  variazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale complessivo; 
                d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
          euro annui, tra i comuni  che  presentano,  successivamente
          all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450,  una
          variazione  negativa   della   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei
          criteri perequativi di  cui  alla  lettera  c),  in  misura
          proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; 
                d-ter)  destinato,  nel  limite   massimo   di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
                d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
          2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
          2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro
          annui a  decorrere  dal  2024,  a  specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
                d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
          l'anno 2021, a 254.923.000 euro per  l'anno  2022,  a  299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  anche  in
          osservanza  del  livello   essenziale   delle   prestazioni
          definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
          raggiunto  entro  il  2026,  alla   luce   dell'istruttoria
          condotta  dalla  predetta   Commissione,   l'obiettivo   di
          servizio di un rapporto tra  assistenti  sociali  impiegati
          nei servizi sociali territoriali  e  popolazione  residente
          pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
          periodo, il Fondo di solidarieta'  comunale  e'  destinato,
          per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
          milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro  per
          l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025,  di  77
          milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di  107
          milioni di euro per l'anno 2029 e di 113  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2030,  in  favore  dei  comuni
          della  Regione  siciliana   e   della   regione   Sardegna,
          ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
          di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
          un'istruttoria tecnica condotta dalla  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni  standard,  allo  scopo  integrata  con  i
          rappresentanti della  Regione  siciliana  e  della  regione
          Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
          oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.  Agli  esperti
          di cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
          presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti
          comunque  denominati.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          disciplinati gli obiettivi di servizio e  le  modalita'  di
          monitoraggio   ed   eventuale   recupero   dei   contributi
          assegnati. Per l'anno 2022,  nelle  more  dell'approvazione
          dei fabbisogni standard per la funzione  "Servizi  sociali"
          dei  comuni  della  regione   Sardegna   da   parte   della
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  allo  scopo
          integrata con i rappresentanti della medesima  regione,  ai
          fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
          non si tiene conto dei fabbisogni standard.  Gli  obiettivi
          di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
          livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle  risorse  da
          destinare al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
          sociali,  sono  stabiliti  entro  il  30  giugno   2021   e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui  al  quinto  e  settimo  periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il  livello  dei  servizi  definiti
          sulla base degli obiettivi di servizio di cui al  quinto  e
          settimo periodo, sono recuperate  a  valere  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in
          caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
          cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228; 
                d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
          ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
          quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
          di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro  per  l'anno
          2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450  milioni
          di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro  annui  a
          decorrere  dall'anno   2027,   quale   quota   di   risorse
          finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
          risorse disponibili per ciascun anno, il numero  dei  posti
          nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
          comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, sino al raggiungimento di  un  livello  minimo
          che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'  tenuto  a
          garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
          precedente e' definito quale numero dei posti dei  predetti
          servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
          costo standard al servizio  a  tempo  pieno  dei  nidi,  in
          proporzione alla popolazione  ricompresa  nella  fascia  di
          eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base  locale  nel  33
          per   cento,   inclusivo   del   servizio    privato.    In
          considerazione delle risorse di  cui  al  primo  periodo  i
          comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
          una  progressione  differenziata  per  fascia   demografica
          tenendo  anche   conto,   ove   istituibile,   del   bacino
          territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
          essenziale  della  prestazione  attraverso   obiettivi   di
          servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo  di  servizio,
          per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
          di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto
          periodo,  dando  priorita'  ai  bacini  territoriali   piu'
          svantaggiati e tenendo conto  di  una  soglia  massima  del
          28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i  comuni
          svantaggiati non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello  di
          prestazioni. L'obiettivo di  servizio  e'  progressivamente
          incrementato annualmente sino al raggiungimento,  nell'anno
          2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
          locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il  28  febbraio
          2022 per l'anno 2022 ed  entro  il  30  novembre  dell'anno
          precedente a quello di riferimento per gli anni  successivi
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'istruzione, il Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale e il Ministro per le pari  opportunita'  e  la
          famiglia, previa intesa in sede di Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, su proposta della Commissione  tecnica
          per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove  disponibili,
          dei costi standard per la funzione "Asili  nido"  approvati
          dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
          periodo  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          potenziamento dei posti di asili nido  da  conseguire,  per
          ciascuna fascia  demografica  del  bacino  territoriale  di
          appartenenza, con le risorse assegnate, e le  modalita'  di
          monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.  Le  somme
          che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo  periodo,
          risultassero non destinate ad assicurare  il  potenziamento
          del servizio asili nido sono recuperate a valere sul  fondo
          di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi  comuni  o,
          in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
          di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228.  I   comuni   possono   procedere
          all'assunzione  del  personale  necessario   alla   diretta
          gestione dei servizi educativi per  l'infanzia  utilizzando
          le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle
          stesse. Si applica  l'articolo  57,  comma  3-septies,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
                d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018; 
                d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
          ordinario,  della  Regione  siciliana   e   della   regione
          Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
          milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2025 e 2026 e a 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
          incrementare, nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
          ciascun anno e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          (LEP), il  numero  di  studenti  disabili  frequentanti  la
          scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola
          secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
          fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
          contributo di cui al primo periodo e' ripartito,  entro  il
          28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento per  gli  anni
          successivi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro dell'istruzione, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e  il
          Ministro per le pari opportunita'  e  la  famiglia,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  su  proposta  della  Commissione  tecnica  per   i
          fabbisogni standard, tenendo conto,  ove  disponibili,  dei
          costi standard relativi alla componente trasporto  disabili
          della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
          Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
          decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
          incremento   della   percentuale   di   studenti   disabili
          trasportati, da conseguire con le risorse assegnate,  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui  al
          periodo   precedente,   risultassero   non   destinate   ad
          assicurare  l'obiettivo  stabilito  di   incremento   degli
          studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
          a valere sul fondo di solidarieta' comunale  attribuito  ai
          medesimi comuni o, in caso di insufficienza  dello  stesso,
          secondo  le  modalita'  di  cui  ai   commi   128   e   129
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
              - Si riportano i commi 565 e 567 dell'articolo 1, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «565.  In  attuazione  della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 115 del 23  giugno  2020,  e'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un  fondo   con   una
          dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50
          milioni di euro in favore dei  soli  comuni  della  Regione
          siciliana e della regione Sardegna, e  di  150  milioni  di
          euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna che sono in procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale e che alla data  del  28  febbraio  2022  hanno
          trasmesso il piano di riequilibrio finanziario  pluriennale
          alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
          dei conti e alla Commissione per la stabilita'  finanziaria
          degli enti locali  presso  il  Ministero  dell'interno,  ai
          sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo
          di cui al primo periodo e' ripartito entro il 31 marzo 2022
          con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tra  i
          comuni di cui al primo periodo: 
                a) in proporzione al disavanzo di amministrazione  al
          31 dicembre 2020 risultante  dal  rendiconto  2020  inviato
          alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)
          anche sulla base dei dati di preconsuntivo,  al  netto  dei
          contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai  sensi
          dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, del  comma  775  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106; 
                b)  con  l'ultimo  IVSM,  calcolato  dall'ISTAT   con
          riferimento  all'ultimo  elenco  dei  comuni   disponibile,
          superiore al valore medio nazionale; 
                c) con capacita' fiscale pro capite inferiore  a  510
          euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma  5-quater,
          primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014,  n.  164,  per  i  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario,  ovvero  determinata  dal   Dipartimento   delle
          finanze del Ministero dell'economia e delle finanze  per  i
          comuni della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna,
          sulla base di una metodologia approvata  dalla  Commissione
          tecnica per  i  fabbisogni  standard,  istituita  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208.». 
              «567.  Ai  comuni   sede   di   capoluogo   di   citta'
          metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
          e'  riconosciuto  per  gli  anni  2022-2042  un  contributo
          complessivo di euro 2.670 milioni, di cui  150  milioni  di
          euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2023 e 2024, 240 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  100
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2026  al
          2042, da ripartire, in proporzione  all'onere  connesso  al
          ripiano annuale del disavanzo e alle quote di  ammortamento
          dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al  netto  della
          quota capitale  delle  anticipazioni  di  liquidita'  e  di
          cassa, sulla base di specifica  attestazione  da  parte  di
          ciascun   ente   beneficiario,   a   firma    del    legale
          rappresentante dell'ente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244  del
          decreto legislativo18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
    


          ===================================================
         | Rapporto passivita' / |Durata massima del piano |
         |    impegni di cui     |     di riequilibrio     |
         |      al titolo I      | finanziario pluriennale |
         +=======================+=========================+
         |Fino al 20 per cento   |         4 anni          |
         +-----------------------+-------------------------+
         |Superiore al 20 per    |                         |
         |cento e fino al 60 per |         10 anni         |
         |cento                  |                         |
         +-----------------------+-------------------------+
         |Superiore al 60 per    |                         |
         |cento e fino al 100 per|                         |
         |cento per i comuni fino|         15 anni         |
         |a 60.000 abitanti      |                         |
         +-----------------------+-------------------------+
         |Oltre il 60 per cento  |                         |
         |per i comuni con       |                         |
         |popolazione superiore a|         20 anni         |
         |60.000 abitanti e oltre|                         |
         |il 100 per cento per   |                         |
         |tutti gli altri comuni |                         |
         +-----------------------+-------------------------+

    
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (988) 
              7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
              7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                  1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                  2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di acquedotto; 
                  3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                  4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                  5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.» 
              «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha  stato  di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
              2.  Le  norme  sul  risanamento   degli   enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.». 
              - Il decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi  degli  enti  locali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82. 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77
          (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   52,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
              «Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
          degli  enti  locali,   proroga   di   termini   concernenti
          rendiconti  e  bilanci  degli  enti  locali  e  fusione  di
          comuni). - 1. E' istituito, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  660
          milioni di euro per  l'anno  2021,  in  favore  degli  enti
          locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
          al 31 dicembre 2019  rispetto  all'esercizio  precedente  a
          seguito della ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di
          liquidita' ai sensi  dell'articolo  39-ter,  comma  1,  del
          decreto legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il
          maggiore disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo
          anticipazione di liquidita' e' superiore al  10  per  cento
          delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
          2019  inviato  alla  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche (BDAP). Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
              1-bis. Al fine  di  garantire  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
          l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
          enti locali,  in  attuazione  delle  sentenze  della  Corte
          costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e  n.  80  del  29
          aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31  dicembre
          2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
          riappostamento delle somme provenienti dalle  anticipazioni
          di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di  liquidita',
          distinto  dal  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  a
          decorrere  dall'esercizio  2021  e'  ripianato   in   quote
          costanti entro il termine massimo di  dieci  anni,  per  un
          importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
          anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
              1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
          iscrivono nel bilancio di previsione  il  rimborso  annuale
          delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
          riguardante il  rimborso  dei  prestiti.  A  decorrere  dal
          medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti  locali
          riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
          con risorse di parte corrente, il  fondo  anticipazione  di
          liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La  quota  del
          risultato  di  amministrazione  liberata  a  seguito  della
          riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
          nell'entrata del bilancio  dell'esercizio  successivo  come
          "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
          ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  Nella  nota  integrativa
          allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla
          gestione allegata al  rendiconto  e'  data  evidenza  della
          copertura delle spese riguardanti le rate  di  ammortamento
          delle anticipazioni di liquidita', che non  possono  essere
          finanziate  dall'utilizzo  del   fondo   anticipazioni   di
          liquidita' stesso. 
              1-quater. A seguito dell'utilizzo  dell'intero  importo
          del contributo di cui al comma 1, il maggiore  ripiano  del
          disavanzo da  ricostituzione  del  fondo  anticipazione  di
          liquidita' applicato al primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione 2021 rispetto a quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 1-bis puo' non essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
              2.  Per  gli  enti  locali  che  hanno   incassato   le
          anticipazioni di  liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
          differito al 31 luglio 2021: 
                a) il termine per la deliberazione del rendiconto  di
          gestione relativo all'esercizio 2020  di  cui  all'articolo
          227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267; 
                b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di
          previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Fino  a  tale
          data  e'  autorizzato  l'esercizio   provvisorio   di   cui
          all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267  del
          2000. 
              3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni
          risultanti dalla fusione di cui all'articolo  15,  comma  3
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267 e' incrementato  di  6,5  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2021. 
              4. All'onere di cui ai  commi  1  e  3,  pari  a  666,5
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di  euro  a
          decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art.  3-bis  (Incremento  della  massa  attiva   della
          gestione  liquidatoria  degli  enti  locali  in  stato   di
          dissesto finanziario). - 1. Dall'anno 2012  all'anno  2017,
          le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per
          il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato
          di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno,
          accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate  nei
          richiamati  esercizi,  per  gli  interventi  di  cui   agli
          articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono
          destinate all'incremento della massa attiva della  gestione
          liquidatoria  degli  enti  locali  in  stato  di   dissesto
          finanziario,  deliberato  ,  rispettivamente,  dopo  il   4
          ottobre 2007 e fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto per i contributi  relativi  agli  esercizi
          2012, 2013 e 2014 e dal  giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015,
          2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei  limiti  della
          massa passiva accertata, in base ad una  quota  pro  capite
          determinata  tenendo  conto  della  popolazione  residente,
          calcolata alla fine  del  penultimo  anno  precedente  alla
          dichiarazione  di  dissesto,   secondo   i   dati   forniti
          dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto,
          gli enti con popolazione superiore a  5.000  abitanti  sono
          considerati come enti di 5.000 abitanti.  A  tal  fine,  le
          somme non impegnate di  cui  al  primo  periodo,  entro  il
          limite massimo di 30 milioni di euro  annui,  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di previsione del Ministero dell'interno per  le
          finalita' indicate dal primo periodo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6-quater  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6-quater  (Disposizioni  per  il  rilancio  della
          progettazione  territoriale).  -  1.   Per   rilanciare   e
          accelerare il processo di progettazione  nei  comuni  delle
          regioni  Umbria,  Marche,  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
          Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna,  Sicilia  nonche'  in
          quelli ricompresi nella mappatura aree  interne,  in  vista
          dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei  fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  e
          della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale
          di Ripresa e Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          il successivo trasferimento  all'Agenzia  per  la  coesione
          territoriale, il "Fondo concorsi progettazione e  idee  per
          la coesione territoriale", di seguito denominato Fondo, con
          la  dotazione  complessiva  di  161.515.175  euro,  di  cui
          16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022.
          Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
          programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
              2. Al Fondo accedono tutti  i  Comuni  con  popolazione
          complessiva  inferiore  a  30.000   abitanti,   le   Citta'
          metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate
          al comma 1, sulla base delle classi demografiche e  secondo
          l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al  presente
          decreto. 
              3. Le risorse del Fondo sono ripartite  tra  i  singoli
          enti beneficiari con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri su proposta dell'Autorita'  politica  delegata
          per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il
          30 novembre 2021  assicurando  una  premialita'  ai  comuni
          aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32  del  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  nei  limiti  delle
          risorse specificate nella Tabella A  allegata  al  presente
          decreto. Le risorse sono impegnate dagli  enti  beneficiari
          mediante  la  messa  a  bando,  entro  dodici  mesi   dalla
          pubblicazione del decreto di riparto delle  risorse,  anche
          per  il  tramite  di  societa'  in  house,  di  premi   per
          l'acquisizione  di   proposte   progettuali,   secondo   le
          procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo
          VI della parte II del codice di cui al decreto  legislativo
          18 aprile 2016,  n.  50.  Il  trasferimento  delle  risorse
          avviene  dopo  la  pubblicazione  del  bando.  Decorso   il
          predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono
          restituite al Fondo e riassegnate  agli  enti  beneficiari,
          secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di
          cui al primo periodo. Con il medesimo decreto  e'  definita
          ogni altra misura utile  ad  ottenere  il  miglior  impiego
          delle risorse. 
              4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e'
          l'Agenzia  per   la   coesione   territoriale.   L'Agenzia,
          nell'ambito   delle   proprie   competenze,   senza   oneri
          ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti
          beneficiari per il celere ed efficace accesso  al  Fondo  e
          provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche'
          ai fini della verifica di coerenza delle proposte  rispetto
          a quanto previsto dal comma 6. 
              5. Il monitoraggio delle risorse  di  cui  al  comma  3
          avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo
          29  dicembre  2011,  n.  229.  Ogni  proposta   progettuale
          acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in  impegno
          di spesa ai sensi del comma 3, e' identificata  dal  codice
          unico di progetto di cui all'articolo  11  della  legge  16
          gennaio  2003,  n.  3.  L'alimentazione  del   sistema   di
          monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario  titolare
          del codice unico di progetto.  L'Agenzia  per  la  coesione
          territoriale ha pieno accesso  alle  informazioni  raccolte
          attraverso il sistema  citato,  anche  ai  fini  di  quanto
          disciplinato dal comma 3. 
              6. Nella valutazione delle proposte progettuali di  cui
          al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse  siano
          coerenti o  complementari  rispetto  agli  obiettivi  posti
          dall'articolo  3  del   regolamento   (UE)   2021/241   che
          istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
          nonche' con gli obiettivi della  programmazione  del  Fondo
          per lo sviluppo e  la  coesione  2021/2027  e  siano  state
          predisposte secondo apposite linee  guida,  in  materia  di
          progettazione  infrastrutturale,  adottate  entro   il   15
          novembre 2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e
          la coesione territoriale di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  Le  proposte
          devono essere utili a realizzare almeno  uno  dei  seguenti
          obiettivi: la transizione verde  dell'economia  locale,  la
          trasformazione   digitale   dei   servizi,   la    crescita
          intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo
          sviluppo armonico dei territori, anche dal punto  di  vista
          infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione,  la
          produttivita', la competitivita', lo sviluppo turistico del
          territorio, la  ricerca,  l'innovazione  sociale,  la  cura
          della  salute  e  la  resilienza   economica,   sociale   e
          istituzionale a livello locale,  nonche'  il  miglioramento
          dei servizi per l'infanzia  e  di  quelli  tesi  a  fornire
          occasione  di  crescita  professionale  ai  giovani  e   ad
          accrescere la partecipazione delle  donne  al  mercato  del
          lavoro.  Le  proposte  devono,  altresi',  privilegiare  la
          vocazione dei territori, individuare soluzioni  compatibili
          con gli strumenti urbanistici regolatori generali o  devono
          comunque  essere  agevolmente  e  celermente  realizzabili,
          anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a  basso
          impatto  ambientale,  di  recupero  e  valorizzazione   del
          patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni
          caso limitando  il  consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove
          afferenti  a  interventi  di  carattere   sociale,   devono
          possedere un livello  di  dettaglio  sufficiente  all'avvio
          delle  procedure  di  affidamento   del   servizio   o   di
          co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140
          del  decreto  legislativo  18  aprile   2016,   n.   50   e
          dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
          117. Nel caso di lavori pubblici,  il  livello  progettuale
          oggetto di concorso, da acquisire  ai  sensi  dell'articolo
          152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
          e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica
          di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. 
              7. Le proposte progettuali selezionate  sono  acquisite
          in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste
          a  base  di  successive  procedure  strumentali  alla  loro
          concreta realizzazione o utilizzate per  la  partecipazione
          degli enti beneficiari  ad  avvisi  o  altre  procedure  di
          evidenza  pubblica  attivate   da   altre   amministrazioni
          nazionali o dell'Unione europea. 
              8. Per lo sviluppo  delle  progettazioni  che  hanno  a
          oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non  si  avvalga
          di procedure di appalto integrato, affida al  vincitore  la
          realizzazione dei successivi livelli di progettazione,  con
          procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia
          in  possesso,  in  proprio  o  mediante  avvalimento,   dei
          requisiti di capacita' tecnico-professionale  ed  economica
          previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da
          sviluppare. 
              8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a
          20.000  abitanti,  abbiano  elaborato   un   documento   di
          indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1
          possono  essere  in  via  alternativa  impegnate   mediante
          l'affidamento di incarichi per la  redazione  di  studi  di
          fattibilita' tecnica ed economica, secondo le modalita'  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente  beneficiario,
          per garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della
          conseguente realizzazione dell'intervento,  puo'  avvalersi
          della Agenzia del demanio - Struttura per la  progettazione
          di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da
          162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  la  quale
          opera senza oneri diretti per le prestazioni  professionali
          rese  agli   enti   territoriali   richiedenti   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del
          2018. 
              10.  L'Agenzia  per  la   coesione   territoriale,   in
          collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, un bando tipo  da  utilizzare  per  i
          concorsi di cui al presente articolo. 
              11.  Le  proposte  progettuali  acquisite  dagli   enti
          beneficiari  ai  sensi  del  comma  7,   sono   considerate
          direttamente candidabili alla  selezione  delle  operazioni
          previste dai programmi operativi regionali e  nazionali  di
          gestione dei Fondi strutturali e dai Piani  di  sviluppo  e
          coesione finanziati  dal  FSC,  nell'ambito  del  ciclo  di
          programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli
          assi  prioritari,  le  priorita'   d'investimento   e   gli
          obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi  e
          dai  piani  predetti,  secondo   condizioni   e   modalita'
          individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              12.  Nel  portale   istituzionale   Opencoesione   sono
          raccolte  e  rese  immediatamente  accessibili   tutte   le
          informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e
          del  monitoraggio  sociale  dei  processi   di   ideazione,
          progettazione e realizzazione degli interventi. 
              12-bis.  Al  fine  di  consentire  a  tutti  gli   enti
          territoriali  di  condividere   la   programmazione   delle
          politiche per la coesione  territoriale,  all'articolo  10,
          comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: "attraverso la designazione di  quattro  componenti
          da parte della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui  due
          in rappresentanza delle regioni  e  due  in  rappresentanza
          delle autonomie locali". 
              12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di
          attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
          nonche' di  favorire  una  riduzione  degli  oneri  per  le
          imprese coinvolte, all'articolo  32  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1: 
                  1) alla lettera b), dopo le parole:  "straordinaria
          e  temporanea  gestione  dell'impresa"   e'   inserita   la
          seguente: "anche"; 
                  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
                "b-bis) di ordinare alla stazione  appaltante  che  i
          pagamenti all'operatore economico, anche nei  casi  di  cui
          alla  lettera  a),  siano  disposti  al  netto   dell'utile
          derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
          10 per cento del corrispettivo, da  accantonare,  ai  sensi
          del comma 7, in un apposito fondo"; 
                b) al comma 7, dopo le  parole:  "in  via  presuntiva
          dagli amministratori," sono inserite le seguenti: "o  dalle
          stazioni appaltanti nei casi di cui  al  comma  1,  lettera
          b-bis),"; 
                c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma"  sono
          inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e
          interamente eseguito il contratto di  appalto"  e  dopo  le
          parole: "gli esperti forniscono all'impresa" sono  inserite
          le  seguenti:  ",  ovvero  anche  alle  imprese  che  sulla
          medesima esercitano un  controllo  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del  codice  civile,  ove  coinvolte  nelle  indagini,
          nonche' alle imprese dalle stesse controllate,".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12-bis,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   12-bis   (Disposizioni   sulle   procedure   di
          reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
          fine di supportare gli enti locali per  l'attuazione  degli
          interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti  dal
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
          dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: 
                a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le
          modalita' di cui all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di  unita'  pari
          al 120 per cento di quelle cessate dal servizio  nel  corso
          dell'anno precedente; 
                b)   in   applicazione    dei    principi    previsti
          dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e ferma restando la  disciplina  contrattuale
          vigente, il segretario iscritto nella  fascia  iniziale  di
          accesso in  carriera,  su  richiesta  del  sindaco,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
          titolarita'  anche  in  sedi,  singole   o   convenzionate,
          corrispondenti  alla  fascia  professionale  immediatamente
          superiore aventi fino ad  un  massimo  di  5.000  abitanti,
          nonche' fino ad un massimo di 10.000  abitanti  nelle  sedi
          singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
          sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia  andata
          deserta, per un periodo massimo di  sei  mesi,  prorogabili
          fino a dodici; 
                c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con le modalita'
          di  cui  all'articolo  10,  comma  7,   lettera   a),   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  sono
          stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui alla  lettera  b)  del  presente
          comma; 
                d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  per  il  periodo  di
          effettiva  prestazione  il   segretario   ha   diritto   al
          trattamento economico previsto per la sede superiore. 
              2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  a
          decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR: 
                a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma
          2 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la
          durata di quattro  mesi  ed  e'  seguito  da  un  tirocinio
          pratico di quattro mesi presso uno  o  piu'  comuni.  Resta
          ferma,  per  il  resto,   la   disciplina   del   comma   1
          dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n. 8; 
                b) una quota pari al  50  per  cento  dei  posti  del
          concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'  essere  riservata
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che siano in possesso dei  titoli  di  studio
          previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
          e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
          cinque anni in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle
          quali e'  previsto  il  possesso  dei  medesimi  titoli  di
          studio.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
              «Art. 14 (Finanziamenti erogati  dall'Istituto  per  il
          Credito  Sportivo  per  le   esigenze   di   liquidita'   e
          concessione  di   contributi   in   conto   interessi   sui
          finanziamenti). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma
          12, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  puo'  prestare
          garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
          dall'Istituto per il Credito Sportivo o da  altro  istituto
          bancario per le esigenze di  liquidita'  delle  Federazioni
          Sportive Nazionali, delle  Discipline  Sportive  Associate,
          degli Enti di Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e
          delle  societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte   nel
          registro istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n.  242.
          A  tali  fini,  e'  costituito  un  apposito  comparto  del
          predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro  per
          l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo  e'
          autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria
          centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo  su
          cui sono versate le predette risorse per essere  utilizzate
          in base al fabbisogno finanziario derivante dalla  gestione
          delle garanzie. 
              2. Il Fondo speciale di cui all'articolo  5,  comma  1,
          della legge 24  dicembre  1957,  n.  1295,  puo'  concedere
          contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021,  sui
          finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
          o da altro istituto bancario per le esigenze di  liquidita'
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate,  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,
          delle    associazioni    e    delle    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999 n.  242,  secondo  le  modalita'
          stabilite dal  Comitato  di  Gestione  dei  Fondi  Speciali
          dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
          costituito un apposito  comparto  del  Fondo  dotato  di  5
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in
          termini di saldo netto  e  di  indebitamento  netto,  a  35
          milioni di euro per l'anno  2020  e  pari,  in  termini  di
          fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno  2020,
          si  provvede,  quanto  a  35  milioni  di  euro,   mediante
          corrispondente riduzione delle somme  di  cui  all'articolo
          56, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e, quanto a 5 milioni  di  euro,  mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di  cui  al  comma  12  dell'articolo  13  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003): 
              «Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). -  1.  Le  disposizioni  della  legge  16
          dicembre 1991, n. 398, e  successive  modificazioni,  e  le
          altre disposizioni tributarie riguardanti  le  associazioni
          sportive dilettantistiche si applicano anche alle  societa'
          sportive  dilettantistiche  costituite   in   societa'   di
          capitali senza fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di  imposta
          in corso alla  data  del  1º  gennaio  2017,  l'importo  e'
          elevato a 400.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,
          in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
          anche  ai   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  carattere  amministrativo-gestionale   di
          natura non professionale  resi  in  favore  di  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche."; 
                b) all'articolo 83,  comma  2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 
              4. 
              5. 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI". 
              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  dopo
          le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le  societa'
          e associazioni sportive dilettantistiche". 
              8. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e'
          sostituita dalla seguente: 
                "i-ter) le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta   non
          superiore  a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o
          ufficio postale ovvero secondo  altre  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400"; 
                b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies)  e'
          abrogata. 
              10. All'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  "delle  indennita'  e
          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  m),
          del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
          soppresse. 
              11. All'articolo 111-bis,  comma  4,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche". 
              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato. 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'  di
          Governo delegata per lo sport, ove  nominata,  su  proposta
          dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato
          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  che  puo'  prestare
          garanzia con la sua dotazione finanziaria,  possono  essere
          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o
          indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. 
              14.  Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in  gestione
          separata. 
              15. 
              16. La dotazione finanziaria del  Fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza. 
              17. 
              18. 
              18-bis. 
              18-ter.  Le  societa'  e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
              19. 
              20. 
              21. 
              22. 
              23. 
              24. 
              25. 
              26.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  24
          dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per  il
          credito sportivo con sede in Roma): 
              «Art. 5. - L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende  di
          credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le  finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo  5  del  regolamento  di   cui   al   decreto
          ministeriale  19  giugno  2003,   n.   179   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nonche'  con  l'importo  dei
          premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  colpiti  da  decadenza
          per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma
          16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi  di
          cui al primo comma del presente articolo la  relativa  rata
          di  ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare   pari
          all'importo annuale del contributo concesso. 
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari che non si trovassero, a  seguito  di  successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  15  e  151  del
          decreto legislativo18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   15   (Modifiche   territoriali,   fusione    ed
          istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli  117  e
          133 della Costituzione, le regioni  possono  modificare  le
          circoscrizioni   territoriali   dei   comuni   sentite   le
          popolazioni interessate, nelle forme previste  dalla  legge
          regionale. Salvo i casi di fusione  tra  piu'  comuni,  non
          possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  con  popolazione
          inferiore  ai  10.000  abitanti  o  la   cui   costituzione
          comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
          tale limite. 
              2. I comuni che hanno dato  avvio  al  procedimento  di
          fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali  possono,
          anche  prima  dell'istituzione  del  nuovo  ente,  mediante
          approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
          comunali, definire lo statuto che entrera'  in  vigore  con
          l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
          modifiche dello stesso da  parte  degli  organi  del  nuovo
          comune  istituito.  Lo  statuto  del  nuovo  comune  dovra'
          prevedere che  alle  comunita'  dei  comuni  oggetto  della
          fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
          di decentramento dei servizi. 
              2-bis. Ai fini  della  partecipazione  dei  consiglieri
          comunali all'attivita'  degli  organi  istituiti  ai  sensi
          delle  rispettive  leggi  regionali  sul  procedimento   di
          fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
          capo IV, ed i conseguenti oneri  per  permessi  retribuiti,
          gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio  sono
          posti a carico delle regioni medesime. 
              3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai
          contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci  anni
          decorrenti  dalla  fusione  stessa,   appositi   contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
              4.  La  denominazione  delle  borgate  e  frazioni   e'
          attribuita ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  118  della
          Costituzione.». 
              «Art. 151 (Principi generali). -  1.  Gli  enti  locali
          ispirano   la   propria   gestione   al   principio   della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
          il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
          riferiti ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le
          previsioni del bilancio sono  elaborate  sulla  base  delle
          linee  strategiche  contenute  nel   documento   unico   di
          programmazione, osservando i principi contabili generali ed
          applicati allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono
          essere differiti con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
          d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in
          presenza di motivate esigenze. 
              2. Il Documento unico  di  programmazione  e'  composto
          dalla Sezione strategica, della durata pari  a  quelle  del
          mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
          pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 
              3. Il bilancio di previsione finanziario  comprende  le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi successivi. Le  previsioni  riguardanti  il  primo
          esercizio   costituiscono   il   bilancio   di   previsione
          finanziario annuale. 
              4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
          rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il  profilo
          finanziario,   economico   e    patrimoniale,    attraverso
          l'adozione: 
                a) della  contabilita'  finanziaria,  che  ha  natura
          autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
          finanziaria; 
                b) della contabilita' economico-patrimoniale ai  fini
          conoscitivi, per la rilevazione degli effetti  economici  e
          patrimoniali dei  fatti  gestionali  e  per  consentire  la
          rendicontazione economico e patrimoniale. 
              5. I risultati della gestione finanziaria, economico  e
          patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
          conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e   lo   stato
          patrimoniale. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
          sulla gestione che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
          gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              8-bis. Se il bilancio di previsione non  e'  deliberato
          entro il termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il
          rendiconto della gestione  relativo  a  tale  esercizio  e'
          approvato indicando nelle voci riguardanti  le  «Previsioni
          definitive di  competenza»  gli  importi  delle  previsioni
          definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel  corso
          dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma  1.  Ferma
          restando la procedura prevista dall'articolo  141  per  gli
          enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
          dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
          contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  26
          agosto  2016,  n.  174,   l'approvazione   del   rendiconto
          determina il  venir  meno  dell'obbligo  di  deliberare  il
          bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto  si
          riferisce.». 
              - Si riporta il comma  148-ter  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2019-2021)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «148-ter. - I termini  di  cui  all'articolo  1,  comma
          857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per  quanto
          attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
          cui all'articolo  1,  comma  143,  per  quanto  attiene  ai
          contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
          mesi. Non sono soggetti  a  revoca  i  contributi  riferiti
          all'anno 2019 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 dicembre 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
          luglio 2011, n. 172: 
              «Art. 3-bis  (Commissione  per  l'armonizzazione  degli
          enti territoriali). - 1. Presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri
          per   la   finanza    pubblica,    la    Commissione    per
          l'armonizzazione degli enti territoriali. 
              2. La Commissione di cui al comma 1 ha  il  compito  di
          promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli
          schemi di bilancio  degli  enti  territoriali  e  dei  loro
          organismi e enti strumentali, esclusi  gli  enti  coinvolti
          nella gestione della  spesa  sanitaria  finanziata  con  le
          risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale,  e  di
          aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
          relazione al processo evolutivo delle fonti  normative  che
          concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
          monitoraggio  e  del  consolidamento  dei  conti  pubblici,
          nonche' del miglioramento della raccordabilita'  dei  conti
          delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo  dei
          conti  nazionali.  La  Commissione  agisce   in   reciproco
          raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
          degli enti locali  di  cui  all'articolo  154  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione  e
          di funzionamento della Commissione di cui al  comma  1  cui
          possono essere attribuite  ulteriori  funzioni  nell'ambito
          delle finalita' generali del comma 2. 
              4. La Commissione di cui al comma  1  si  avvale  delle
          strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  stato.  Ai  componenti  della  Commissione  non   e'
          corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
          spese.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».