Art. 16
Misure straordinarie in favore degli enti locali
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gia' incrementato dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle
citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo.
Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con
proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di
assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione
della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana di cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo
articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del
31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio
finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando
l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del
disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei
debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei
conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti
locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo
anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di
amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022
provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e' utilizzato secondo le
modalita' previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale
maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio
precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di
cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di
liquidita' in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale
conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi,
con le medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono
destinate all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario,
deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla
data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le
finalita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato entro il
termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle voci
riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi
delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel
corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali
che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel
corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,
comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi
riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali). -
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e'
riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario.
A tal fine, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200
milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di
euro in favore delle citta' metropolitane e delle province.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas,
rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che
sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies
del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un
maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco
temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e'
destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro
per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che
sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di
contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma
8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal
contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti
ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al
successivo riparto in favore dei comuni compresi nel
proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 40 (Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali). - 1. Per l'anno 2022 il livello del
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato e' incrementato di 200 milioni di
euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli
Enti del Servizio sanitario nazionale determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di
euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
"spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e
gas";
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo".
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in
considerazione degli effetti economici della crisi ucraina
e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti
locali possono approvare il bilancio di previsione con
l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato
con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi
all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al
termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione
dei rendiconti previste in materia di assunzioni
dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al
primo periodo possono altresi' dare applicazione alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e
della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di
gestione derivanti dalle attuali criticita' dei mercati
dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni
possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti
minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti
dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel
biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le
deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono
essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla
normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53-ter,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1.-53-bis (omissis).
53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il
termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il
termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del
comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della
graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a
cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato
del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15
settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al
Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il
Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni
con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022.
Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi
di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione
del citato decreto di assegnazione.
(omissis).».
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono
aggiunte le seguenti:
"d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione 'Servizi sociali' e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo,
sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione 'Asili nido'. Il contributo di cui
al primo periodo e' ripartito su proposta della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove
disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione 'Asili
nido' approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare
entro il 31 marzo 2022, sono altresi' disciplinate le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui
al precedente periodo non risultano destinate al
potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a
valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018".».
- Si riporta il comma 449 dell'articolo 1, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni successivi
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme
che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo,
risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o,
in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
- Si riportano i commi 565 e 567 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«565. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, e' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50
milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di
euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno
trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 31 marzo 2022
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tra i
comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei
contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi
dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con
riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,
superiore al valore medio nazionale;
c) con capacita' fiscale pro capite inferiore a 510
euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna,
sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.».
«567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.».
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
===================================================
| Rapporto passivita' / |Durata massima del piano |
| impegni di cui | di riequilibrio |
| al titolo I | finanziario pluriennale |
+=======================+=========================+
|Fino al 20 per cento | 4 anni |
+-----------------------+-------------------------+
|Superiore al 20 per | |
|cento e fino al 60 per | 10 anni |
|cento | |
+-----------------------+-------------------------+
|Superiore al 60 per | |
|cento e fino al 100 per| |
|cento per i comuni fino| 15 anni |
|a 60.000 abitanti | |
+-----------------------+-------------------------+
|Oltre il 60 per cento | |
|per i comuni con | |
|popolazione superiore a| 20 anni |
|60.000 abitanti e oltre| |
|il 100 per cento per | |
|tutti gli altri comuni | |
+-----------------------+-------------------------+
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (988)
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale
delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal
medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali
riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del
risultato di amministrazione liberata a seguito della
riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come
"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della
copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere
finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di
liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 3-bis (Incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario). - 1. Dall'anno 2012 all'anno 2017,
le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per
il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno,
accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei
richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli
articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
destinate all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, deliberato , rispettivamente, dopo il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i contributi relativi agli esercizi
2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015,
2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei limiti della
massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite
determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto,
gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le
somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il
limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le
finalita' indicate dal primo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-quater (Disposizioni per il rilancio della
progettazione territoriale). - 1. Per rilanciare e
accelerare il processo di progettazione nei comuni delle
regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonche' in
quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista
dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e
della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione
territoriale, il "Fondo concorsi progettazione e idee per
la coesione territoriale", di seguito denominato Fondo, con
la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui
16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione
complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Citta'
metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate
al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo
l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente
decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli
enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta dell'Autorita' politica delegata
per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il
30 novembre 2021 assicurando una premialita' ai comuni
aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle
risorse specificate nella Tabella A allegata al presente
decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari
mediante la messa a bando, entro dodici mesi dalla
pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche
per il tramite di societa' in house, di premi per
l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le
procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo
VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse
avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il
predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono
restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari,
secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di
cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita
ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego
delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia,
nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri
ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti
beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e
provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche'
ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3
avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Ogni proposta progettuale
acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in impegno
di spesa ai sensi del comma 3, e' identificata dal codice
unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare
del codice unico di progetto. L'Agenzia per la coesione
territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte
attraverso il sistema citato, anche ai fini di quanto
disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui
al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano
coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti
dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
nonche' con gli obiettivi della programmazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2021/2027 e siano state
predisposte secondo apposite linee guida, in materia di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15
novembre 2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e
la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le proposte
devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti
obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la
trasformazione digitale dei servizi, la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo
sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista
infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la
produttivita', la competitivita', lo sviluppo turistico del
territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura
della salute e la resilienza economica, sociale e
istituzionale a livello locale, nonche' il miglioramento
dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire
occasione di crescita professionale ai giovani e ad
accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro. Le proposte devono, altresi', privilegiare la
vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili
con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono
comunque essere agevolmente e celermente realizzabili,
anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso
impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del
patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni
caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove
afferenti a interventi di carattere sociale, devono
possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio
delle procedure di affidamento del servizio o di
co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale
oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo
152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica
di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite
in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste
a base di successive procedure strumentali alla loro
concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione
degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di
evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni
nazionali o dell'Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a
oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga
di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia
in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei
requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a
20.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di
indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1
possono essere in via alternativa impegnate mediante
l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di
fattibilita' tecnica ed economica, secondo le modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al
comma 6 del presente articolo.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario,
per garantire la qualita' della progettazione e della
conseguente realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi
della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da
162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale
opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali
rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del
2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in
collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i
concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti
beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate
direttamente candidabili alla selezione delle operazioni
previste dai programmi operativi regionali e nazionali di
gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e
coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli
assi prioritari, le priorita' d'investimento e gli
obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e
dai piani predetti, secondo condizioni e modalita'
individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono
raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le
informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e
del monitoraggio sociale dei processi di ideazione,
progettazione e realizzazione degli interventi.
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti
territoriali di condividere la programmazione delle
politiche per la coesione territoriale, all'articolo 10,
comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "attraverso la designazione di quattro componenti
da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due
in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza
delle autonomie locali".
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
nonche' di favorire una riduzione degli oneri per le
imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria
e temporanea gestione dell'impresa" e' inserita la
seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile
derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi
del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva
dagli amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle
stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera
b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono
inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e
interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le
parole: "gli esperti forniscono all'impresa" sono inserite
le seguenti: ", ovvero anche alle imprese che sulla
medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini,
nonche' alle imprese dalle stesse controllate,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di
reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli
interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le
modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari
al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso
dell'anno precedente;
b) in applicazione dei principi previsti
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale
vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate,
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente
superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi
singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata
deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili
fino a dodici;
c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con le modalita'
di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente
comma;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di
effettiva prestazione il segretario ha diritto al
trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma
2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di quattro mesi ed e' seguito da un tirocinio
pratico di quattro mesi presso uno o piu' comuni. Resta
ferma, per il resto, la disciplina del comma 1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8;
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del
concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e
concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma
12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare
garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e
delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
A tali fini, e' costituito un apposito comparto del
predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su
cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate
in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,
delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in
termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35
milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di
fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020,
si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4.
5.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche".
8.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e'
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17.
18.
18-bis.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con l'importo dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza
per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma
16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 151 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli 117 e
133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri
comunali all'attivita' degli organi istituiti ai sensi
delle rispettive leggi regionali sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti,
gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono
posti a carico delle regioni medesime.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.».
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato
entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e'
approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni
definitive di competenza» gli importi delle previsioni
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto
determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce.».
- Si riporta il comma 148-ter dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«148-ter. - I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2011, n. 172:
«Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».