Art. 16 bis 
 
 
        Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo 
 
  1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli
enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate  per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la  distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,  calore,  servizi  di
telecomunicazione  e  radiotelevisivi  ed  altri  servizi   a   rete,
comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli  utenti  e
di tutte le occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete,  i  comuni  percettori
del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, nonche'  gli  altri  enti  territoriali  comunicano  al
sistema informativo di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  5
agosto 2022, n. 118, le informazioni  relative  al  concessionario  e
alle opere gia' realizzate, nonche'  le  caratteristiche  strutturali
dell'occupazione  e  ogni  altra  informazione   utile   alla   piena
conoscenza del manufatto.  Per  le  occupazioni  permanenti  concluse
successivamente alla data di costituzione del sistema informativo,  i
comuni e gli altri  enti  territoriali  trasmettono  le  informazioni
relative  al  concessionario  e  alle   caratteristiche   strutturali
dell'occupazione ed ogni altra  informazione  relativa  al  manufatto
entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 831 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: 
              «831. Per  le  occupazioni  permanenti  del  territorio
          comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
          la fornitura di servizi  di  pubblica  utilita',  quali  la
          distribuzione ed  erogazione  di  energia  elettrica,  gas,
          acqua,  calore,   di   servizi   di   telecomunicazione   e
          radiotelevisivi e di altri servizi a  rete,  il  canone  e'
          dovuto  dal  soggetto  titolare  dell'atto  di  concessione
          dell'occupazione del suolo  pubblico  e  dai  soggetti  che
          occupano  il  suolo  pubblico,  anche   in   via   mediata,
          attraverso l'utilizzo materiale  delle  infrastrutture  del
          soggetto titolare della concessione sulla base  del  numero
          delle  rispettive  utenze  moltiplicate  per  la   seguente
          tariffa forfetaria: 
    

          =================================================
          |  Classificazione dei comuni   |    Tariffa    |
          +===============================+===============+
          |Comuni fino a 20.000 abitanti  |euro 1,50      |
          +-------------------------------+---------------+
          |Comuni oltre 20.000 abitanti   |euro 1         |
          +-------------------------------+---------------+

    
              In ogni caso l'ammontare del canone  dovuto  a  ciascun
          ente non puo' essere inferiore a euro  800.  Il  canone  e'
          comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati  dagli
          utenti e di tutte le  occupazioni  di  suolo  pubblico  con
          impianti   direttamente   funzionali   all'erogazione   del
          servizio a rete. Il  numero  complessivo  delle  utenze  e'
          quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
          comunicato  al  comune  competente   per   territorio   con
          autodichiarazione da inviare,  mediante  posta  elettronica
          certificata, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno.  Gli
          importi sono  rivalutati  annualmente  in  base  all'indice
          ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre
          dell'anno  precedente.  Il   versamento   del   canone   e'
          effettuato entro il 30 aprile  di  ciascun  anno  in  unica
          soluzione attraverso la piattaforma di cui  all'articolo  5
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. Per le occupazioni del territorio provinciale  e  delle
          citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
          del 20 per cento dell'importo risultante  dall'applicazione
          della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per  il
          numero  complessivo  delle  utenze  presenti   nei   comuni
          compresi nel medesimo ambito territoriale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza 2021): 
              «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  mappatura  e  la
          trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici).  -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto  legislativo
          per la  costituzione  e  il  coordinamento  di  un  sistema
          informativo  di  rilevazione  delle  concessioni  di   beni
          pubblici al fine di promuovere  la  massima  pubblicita'  e
          trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali  dati
          e  delle  informazioni  relativi   a   tutti   i   rapporti
          concessori,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione    dell'ambito    oggettivo    della
          rilevazione, includendo tutti gli atti, i  contratti  e  le
          convenzioni  che  comportano  l'attribuzione   a   soggetti
          privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del  bene
          pubblico; 
                b) identificazione dei destinatari degli obblighi  di
          comunicazione   continuativa   dei   dati   in   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che  abbiano  la  proprieta'  del  bene
          ovvero la sua gestione; 
                c)  previsione  della  piena   conoscibilita'   della
          durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
          di  una  societa'  dallo  stesso  controllata  o  ad   esso
          collegata ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          del  canone,  dei  beneficiari   e   della   natura   della
          concessione,  dell'ente   proprietario   e,   se   diverso,
          dell'ente gestore, nonche'  di  ogni  altro  dato  utile  a
          verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del  bene
          in una prospettiva di  tutela  e  valorizzazione  del  bene
          stesso nell'interesse pubblico; 
                d)  obbligo  di  trasmissione  e  gestione  dei  dati
          esclusivamente in modalita' telematica; 
                e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre
          modalita'  di  identificazione  delle  categorie  di   beni
          oggetto di rilevazione per  classi  omogenee  di  beni,  in
          relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno; 
                f) affidamento della gestione del sistema informativo
          di cui al  comma  1  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze; 
                g) previsione di adeguate forme  di  trasparenza  dei
          dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
          nel rispetto della normativa in materia di tutela dei  dati
          personali; 
                h) coordinamento e interoperabilita'  con  gli  altri
          sistemi informativi e di trasparenza esistenti  in  materia
          di concessioni di beni pubblici. 
              3.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
          2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
          realizzazione del sistema informativo di cui  al  comma  1,
          nonche' la spesa di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua  manutenzione  e
          il suo sviluppo. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto
          a  1  milione   di   euro   per   l'anno   2022,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».