Art. 16 bis
Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo
1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli
enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di
telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete,
comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e
di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori
del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' gli altri enti territoriali comunicano al
sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5
agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e
alle opere gia' realizzate, nonche' le caratteristiche strutturali
dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena
conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse
successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i
comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni
relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali
dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto
entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 831 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:
=================================================
| Classificazione dei comuni | Tariffa |
+===============================+===============+
|Comuni fino a 20.000 abitanti |euro 1,50 |
+-------------------------------+---------------+
|Comuni oltre 20.000 abitanti |euro 1 |
+-------------------------------+---------------+
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 5
agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021):
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della
rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le
convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti
privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene
pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di
comunicazione continuativa dei dati in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene
ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della
durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
di una societa' dallo stesso controllata o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso,
dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a
verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene
in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene
stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati
esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre
modalita' di identificazione delle categorie di beni
oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in
relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo
di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle
finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei
dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri
sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia
di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto
a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».