Art. 17
Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici
1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze di non essere interessati per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della
regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni
di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024,
destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di
euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati
all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati
entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8
milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli
allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di
euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico.
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della
medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno
2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si
provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto
dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione
degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del
20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli uffici speciali per la
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009
sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione
degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20
per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime
superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili nel corso delle
rilevazioni semestrali di competenza.
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere
del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti
dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle
vittime del sisma del 2009.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e'
altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo,
al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base
della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2023. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2024. Negli anni 2022 e 2023
gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare
l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione
del debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Articolo
1 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo
1 del D.lgs. n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».