Art. 17 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»; 
    c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023». 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
  4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della
regione Emilia-Romagna,  in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni
di euro per l'anno 2023 e 26,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione  di
euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno  2024,  destinati
all'incremento dei costi per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati
entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  8
milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle  manutenzioni  e  agli
allestimenti  finali.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del
presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni  di
euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro  per  il  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
relativamente alla quota affluita al capitolo  7458  dello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico. 
  5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012
della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico. 
  6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della
medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di  600.000  euro  per  l'anno
2022. Al relativo onere, pari a 600.000  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediate  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, relativamente alla quota  affluita  al  capitolo  7458  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.? 
  7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto
dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione
degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del
20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  2009
sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per  l'esecuzione
degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo  del  20
per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie  prime
superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel   corso   delle
rilevazioni semestrali di competenza. 
  7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere
del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei  posti
dei concorsi pubblici  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
personale non dirigente a favore degli orfani  e  dei  coniugi  delle
vittime del sisma del 2009. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli  eventi  sismici  del  2016)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in  scadenza  negli
          esercizi  2016  e  2017  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
          e  2,  nonche'  alle  Province  in  cui  questi   ricadono,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021  e  2022  e'
          altresi'  differito,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
          interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al  terzo,
          al quarto e al quinto anno immediatamente  successivi  alla
          data di scadenza del periodo di  ammortamento,  sulla  base
          della periodicita' di pagamento prevista nei  provvedimenti
          e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
              2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2  non  concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
          82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
          61, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri  a  carico  del
          bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal  comma  4
          dell'articolo  79  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per  la  fruizione  di
          permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente  a  48
          ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i  comuni  con
          popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. 
              4.  Il  versamento   della   quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2023. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario, a decorrere dal 2024. Negli anni  2022  e  2023
          gli enti interessati dalla sospensione  possono  utilizzare
          l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione
          del debito e possono accertare entrate  per  accensione  di
          prestiti per  un  importo  non  superiore  a  quello  degli
          impegni per il rimborso di prestiti,  al  netto  di  quelli
          finanziati dal risultato di  amministrazione,  incrementato
          dell'ammontare  del  disavanzo  ripianato   nell'esercizio.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  gli  enti  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 
              5. Le  relative  quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per  l'anno
          2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
              6-bis. E' verificato l'andamento degli  oneri  connessi
          ad eventi  calamitosi  con  riferimento  alle  disposizioni
          vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica  e'  effettuata
          anche sulla base  di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
          predisposte  dai  soggetti  titolari   delle   contabilita'
          speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
          e 4, del presente decreto. 
              6-ter. In base agli esiti  della  verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo   2018-2021,   e'
          determinato l'ammontare complessivo degli spazi  finanziari
          per l'anno in  corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici  verificatisi
          a far data  dal  24  agosto  2016,  nell'ambito  dei  patti
          nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  da  ripartire  tra  le  regioni  in
          misura proporzionale e comunque non  superiore  all'importo
          delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma  4.
          Gli  spazi  finanziari  di  cui  al  presente  comma   sono
          destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
          e di adeguamento  antisismico,  nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza degli edifici e  delle  infrastrutture.  Ai  fini
          della determinazione degli  spazi  finanziari  puo'  essere
          utilizzato  a  compensazione  anche   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Si riporta il comma 140 dell'articolo 1  della  legge
          11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2017-2019) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «140.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Articolo
          1 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'articolo
          1 del D.lgs. n. 80 del 1998).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
          e i rapporti di lavoro e di impiego alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».