Art. 18 
 
Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto
  di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici 
  1. All'articolo 9-ter del decreto legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo  periodo  del
comma 9 e limitatamente al  ripiano  dell'eventuale  superamento  del
tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le
province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni  sul  bilancio
del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo
di verifica  degli  adempimenti  regionali  di  cui  all'articolo  12
dell'Intesa tra il governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  del  23  marzo   2005,   ne   producono   la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai  propri
adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e
province  autonome  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso  in  cui  le  aziende
fornitrici  di  dispositivi  medici  non  adempiano  all'obbligo  del
ripiano  di  cui  al  presente  comma,  i  debiti  per  acquisti   di
dispositivi medici delle singole regioni e province  autonome,  anche
per il tramite degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nei
confronti  delle  predette  aziende  fornitrici   inadempienti   sono
compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A  tal  fine  le
regioni e le province autonome trasmettono annualmente  al  Ministero
della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove
necessari.». 
  2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le
seguenti «, entro il 31 ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,». 
  3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  581,  della
legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le  province  autonome
trasmettono  annualmente  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)
apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-ter   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per  beni  e
          servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a),  b)
          ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, e dalle disposizioni  intervenute
          in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di  fattura
          elettronica di cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e al  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014,  n.  89,  e  tenuto  conto  della  progressiva
          attuazione  del  regolamento  recante   definizione   degli
          standard   qualitativi,    strutturali,    tecnologici    e
          quantitativi relativi  all'assistenza  ospedaliera  di  cui
          all'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
          la    realizzazione    di    ulteriori    interventi     di
          razionalizzazione della spesa: 
                a) per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
                b) al fine di  garantire,  in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
              2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del  comma  1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          alla   lettera   b)   del   comma   1,   e    nelle    more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
              4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
          casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro  il  termine
          di trenta  giorni  dalla  trasmissione  della  proposta  in
          ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi  del
          comma 1, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  hanno
          diritto di recedere dal contratto, in  deroga  all'articolo
          1671 del codice civile, senza alcun onere  a  carico  degli
          stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del  fornitore  di
          recedere  dal   contratto   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione della manifestazione di volonta'  di  operare
          la riduzione,  senza  alcuna  penalita'  da  recesso  verso
          l'amministrazione.     Il     recesso     e'     comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
              5. Ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
              6. Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
                a)  i  criteri  di   individuazione   delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
          dati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   al
          Ministero della salute; 
                c) la data a partire dalla quale  sara'  attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
              7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi  medici
          allo  scopo  di  supportare  e   monitorare   le   stazioni
          appaltanti e verificare  la  coerenza  dei  prezzi  a  base
          d'asta  rispetto  ai   prezzi   di   riferimento   definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
              8.  Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a   livello
          nazionale e regionale di cui al comma 1,  lettera  b),  per
          l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla  base  del
          fatturato  di  ciascuna  azienda  al  lordo   dell'IVA   e'
          dichiarato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 settembre di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
          l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio  2020  e,  per
          gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno  seguente
          a quello di riferimento, sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
          riferimento.  Nell'esecuzione  dei  contratti,   anche   in
          essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella  fatturazione
          elettronica in modo separato il costo del bene e  il  costo
          del servizio. 
              9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
          di  cui  al  comma  8,   come   certificato   dal   decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              9-bis. In deroga alle disposizioni  di  cui  all'ultimo
          periodo  del   comma   9   e   limitatamente   al   ripiano
          dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
          gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
          del Ministro della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
          e   le   province   autonome   definiscono   con    proprio
          provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di  pubblicazione  del   predetto   decreto   ministeriale,
          l'elenco delle aziende fornitrici soggette al  ripiano  per
          ciascun  anno,   previa   verifica   della   documentazione
          contabile anche per il  tramite  degli  enti  del  servizio
          sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
          da adottarsi d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del decreto  ministeriale  di  cui  al  primo
          periodo, sono adottate le linee  guida  propedeutiche  alla
          emanazione dei provvedimenti regionali  e  provinciali.  Le
          regioni e le province autonome  effettuano  le  conseguenti
          iscrizioni sul bilancio del settore sanitario  2022  e,  in
          sede di verifica da parte  del  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti regionali di cui  all'articolo  12  dell'Intesa
          tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  del  23  marzo  2005,  ne   producono   la
          documentazione a supporto. Le aziende fornitrici  assolvono
          ai propri adempimenti in ordine  ai  versamenti  in  favore
          delle singole regioni  e  province  autonome  entro  trenta
          giorni dalla pubblicazione dei  provvedimenti  regionali  e
          provinciali. Nel caso  in  cui  le  aziende  fornitrici  di
          dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
          cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
          medici delle singole regioni e province autonome, anche per
          il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
          confronti delle predette  aziende  fornitrici  inadempienti
          sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
          tal fine le regioni  e  le  province  autonome  trasmettono
          annualmente al Ministero della  salute  apposita  relazione
          attestante i recuperi effettuati, ove necessari. 
              10. All'articolo  11  del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale"; 
                b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              "1. Entro il 30  settembre  2015,  l'AIFA  conclude  le
          procedure di rinegoziazione con  le  aziende  farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
              1-bis.  In  sede   di   periodico   aggiornamento   del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
              11. All'articolo  48  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
              "33-bis.  Alla  scadenza  del  brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33". 
              - Si riporta il comma 580 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «580.  Le  aziende  farmaceutiche   titolari   di   AIC
          ripianano il 50 per  cento  dell'eventuale  superamento  di
          ogni tetto della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti,
          come   determinato   dal   consiglio   di   amministrazione
          dell'AIFA. Il ripiano e'  effettuato  da  ciascuna  azienda
          farmaceutica,  in  conformita'  alla   determinazione   del
          consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta
          per gli acquisti diretti di gas  medicinali  rispetto  agli
          altri acquisti diretti e  in  proporzione  alla  rispettiva
          quota  di  mercato  di   ciascuna   azienda   farmaceutica,
          determinata ai sensi dei commi 578 e 579.  Il  restante  50
          per cento del superamento  dei  predetti  tetti  a  livello
          nazionale  e'  a  carico  delle  sole  regioni  e  province
          autonome nelle quali  e'  superato  il  relativo  tetto  di
          spesa, in proporzione  ai  rispettivi  superamenti.  L'AIFA
          determina, entro  il  31  ottobre  dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento, la quota del ripiano  attribuita  ad
          ogni azienda farmaceutica titolare di  AIC,  ripartita  per
          ciascuna regione e provincia autonoma secondo  il  criterio
          pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle  regioni
          e province  autonome.  Il  ripiano  e'  effettuato  tramite
          versamenti  a  favore  delle  regioni  e   delle   province
          autonome,   da   eseguire   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza  del
          termine di pagamento, le regioni  e  le  province  autonome
          comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.». 
              - Si riporta il comma 581 dell'articolo 1 della  citata
          legge n. 145 del 2018: 
              «581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari
          di AIC non adempiano all'obbligo  del  ripiano  di  cui  al
          comma 580, i debiti per acquisti diretti  delle  regioni  e
          delle province autonome, anche per il  tramite  degli  enti
          del  servizio  sanitario  regionale,  nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati  fino  a
          concorrenza dell'intero ammontare.».