Art. 19 
 
 
           Riparto delle risorse destinate alla copertura 
                       dei fabbisogni standard 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno  2021»  sono  sostituite
dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»; 
    b) al comma 7: 
      1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021  e  2022»,  le  parole:
«per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2021 e 2022» e  dopo  le  parole:  «al  1°  gennaio  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio  2021  per
il riparto 2022»; 
      2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno
2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma
1,  il  decreto  di  determinazione  provvisoria  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  adottato
entro il 30  settembre  2022  mentre  il  decreto  di  determinazione
definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31
dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana  il  decreto  di
cui al secondo periodo del presente comma.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario) come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali). - 1.  Il  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281,  con  la  conferenza  Stato-Regioni
          sentita  la  struttura   tecnica   di   supporto   di   cui
          all'articolo 3 dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre
          2009, determina annualmente,  sulla  base  della  procedura
          definita nel presente articolo,  i  costi  e  i  fabbisogni
          standard regionali. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
                a) la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di cui al comma 1 avviene  entro  il  15  febbraio
          dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove  lo  richieda
          l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
          il Servizio sanitario nazionale; 
                b) qualora non venga raggiunta  l'intesa  di  cui  al
          comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno  di
          riferimento, si provvede alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  in  via  provvisoria,  facendosi
          riferimento alla proposta di riparto  del  Ministero  della
          salute   presentata   in   Conferenza   Stato-regioni,   ed
          assegnando  alle  singole  regioni  il   valore   regionale
          individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
          cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
          alle regioni del  95  per  cento  del  finanziamento  degli
          obiettivi di piano sanitario nazionale; 
                c) in conseguenza del perfezionamento del decreto  di
          determinazione  provvisoria  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad erogare alle regioni: 
                  1)  le   risorse   ivi   previste   a   titolo   di
          finanziamento   indistinto   nelle   percentuali   di   cui
          all'articolo 2,  comma  68,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191; 
                  2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di
          piano  sanitario  nazionale  nelle  percentuali   d'acconto
          stabilite dall'articolo 1, comma  34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662; 
                d) qualora non venga raggiunta  l'intesa  di  cui  al
          comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottata  la
          determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  in  via
          definitiva; 
                e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard non  puo'  comportare  per  la  singola
          regione un livello del finanziamento inferiore  al  livello
          individuato in via provvisoria con  il  richiamato  decreto
          interministeriale, ferma restando la  rideterminazione  dei
          costi  e  dei  fabbisogni  standard,   e   delle   relative
          erogazioni in termini di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
          aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
              3. Ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
          novembre    2001,    costituiscono     indicatori     della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
                a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria  collettiva
          in ambiente di vita e di lavoro; 
                b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
                c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
              4.  Il  fabbisogno  sanitario  standard  delle  singole
          regioni  a  statuto  ordinario,  cumulativamente  pari   al
          livello del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  e'
          determinato, in fase  di  prima  applicazione  a  decorrere
          dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
          costo rilevati nelle regioni di  riferimento.  In  sede  di
          prima applicazione e' stabilito il procedimento di  cui  ai
          commi dal 5 all'11. 
              5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3
          dicembre 2009. A tale scopo si  considerano  in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite dalla vigente legislazione a  livello  nazionale,
          ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
              5-bis. A decorrere dall'anno  2016  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e  le
          autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
          il termine del 15 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni  individua  le
          tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
          il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello
          di riferimento. Qualora non sia  raggiunta  l'intesa  sulle
          tre regioni entro  il  predetto  termine,  le  stesse  sono
          automaticamente individuate nelle prime tre. 
              5-ter. Ai  fini  della  determinazione  dei  fabbisogni
          sanitari standard regionali degli anni  2021  e  2022  sono
          regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai
          sensi di quanto previsto dal comma 5,  dal  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e  le
          autonomie. 
              6. I costi standard sono computati a livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
                a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
                b) e' depurato della quota di spesa finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
                c) e' depurato della  quota  di  spesa  che  finanzia
          livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
                d)  e'  depurato  delle  quote  di  ammortamento  che
          trovano  copertura  ulteriore  rispetto  al   finanziamento
          ordinario del Servizio  sanitario  nazionale,  nei  termini
          convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
                e) e' applicato, per ciascuna regione, alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
              7. Le regioni in equilibrio economico sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.  A
          decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto,  nella
          ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario  standard
          regionale,   del   percorso   di   miglioramento   per   il
          raggiungimento  degli  standard   di   qualita',   la   cui
          misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione  di
          cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
          raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
          continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
          presente comma. A decorrere  dall'anno  2016,  qualora  non
          siano disponibili i dati previsti dal primo e  dal  secondo
          periodo del presente comma in tempo utile  a  garantire  il
          rispetto  del  termine  di   cui   al   comma   5-bis,   la
          determinazione  dei  costi  e   dei   fabbisogni   standard
          regionali  e'  effettuata  individuando   le   regioni   in
          equilibrio  e  i  pesi  sulla  base   rispettivamente   dei
          risultati  e  dei  valori  ultimi   disponibili.   In   via
          transitoria,  per  gli  anni  2021  e  2022,   nelle   more
          dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
          presente comma ed in deroga a quanto  previsto  dal  quarto
          periodo del presente comma, al fine di tenere  conto  della
          proposta  regionale   presentata   dal   Presidente   della
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  15
          aprile 2021, l'85 per cento delle  risorse  destinate  alla
          copertura del fabbisogno standard nazionale  per  gli  anni
          2021 e 2022 sono ripartite secondo  i  criteri  di  cui  al
          presente comma e il restante 15 per  cento  delle  medesime
          risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
          riferita per il riparto 2021 e al 1° gennaio  2021  per  il
          riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso in  cui  non  venga
          raggiunta l'intesa prevista dal  comma  1,  il  decreto  di
          determinazione  provvisoria  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di cui al comma 1-bis,  lettera  b),  e'  adottato
          entro  il  30  settembre  2022   mentre   il   decreto   di
          determinazione definitiva di cui al  comma  1-bis,  lettera
          d), e' adottato entro il 31  dicembre  2022.  Entro  il  31
          dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          emana il decreto di cui al  secondo  periodo  del  presente
          comma. 
              7-bis.   Anche   per   l'anno   2016    e'    prorogata
          l'individuazione, come regioni di  riferimento,  di  quelle
          stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella  seduta  del  17  dicembre  2015,  e  per  la
          determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
          di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite  per
          livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
          dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi  di
          eta' adottati in  sede  di  determinazione  dei  fabbisogni
          standard regionali per l'anno 2015. 
              8. Il fabbisogno sanitario standard regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto indicato  al  comma  6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
              9. Il  fabbisogno  standard  regionale  determinato  ai
          sensi del comma 8, e' annualmente applicato  al  fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
              10.  La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore
          regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
              11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
          cui all'articolo 20, comma  1,  lettera  b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
              12.  Qualora  nella  selezione  delle  migliori  cinque
          regioni di cui al comma 5, si  trovi  nella  condizione  di
          equilibrio economico come definito al medesimo comma  5  un
          numero  di  regioni  inferiore  a  cinque,  le  regioni  di
          riferimento  sono  individuate  anche  tenendo  conto   del
          miglior  risultato  economico   registrato   nell'anno   di
          riferimento,  depurando  i  costi  della  quota   eccedente
          rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a  garantire
          l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni  soggette  a
          piano di rientro. 
              13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
              14. Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse.».