Art. 19
Riparto delle risorse destinate alla copertura
dei fabbisogni standard
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite
dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole:
«per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono
aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per
il riparto 2022»;
2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno
2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma
1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato
entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione
definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31
dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1. Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni
sentita la struttura tecnica di supporto di cui
all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, determina annualmente, sulla base della procedura
definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni
standard regionali.
1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di
finanziamento indistinto nelle percentuali di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di
piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021 e 2022 sono
regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai
sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che
trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento
ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini
convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili. In via
transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere conto della
proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15
aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni
2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il
riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga
raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato
entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di
determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera
d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31
dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana il decreto di cui al secondo periodo del presente
comma.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.».