Art. 14
Progetti di sistema
1. Il Comune di Prato puo' realizzare forme di sostegno indiretto
alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale
pratese di cui all'art. 4, affidando, a valere sulle risorse previste
dall'art. 3, comma 2, lettera b) e nel limite massimo ivi previsto, a
soggetti terzi la realizzazione di soluzioni e infrastrutture di
utilita' strategica per il distretto industriale pratese di cui al
comma 2.
2. Gli interventi di cui al presente Capo devono, in particolare,
essere finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e
infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi
di lavoro, dell'innovazione e digitalizzazione delle imprese e
dell'attrazione e accelerazione di nuove imprese e, per accedere al
finanziamento previsto dal presente Capo, fermo restando il rispetto
delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina di cui al comma
3 nonche' derivanti dalle particolari caratteristiche del progetto
interessato, devono essere individuati sulla base dei seguenti
criteri:
a) coerenza con almeno una delle predette tematiche strategiche;
b) capacita' di attivare le potenzialita' di sviluppo economico
dell'area territoriale e funzionale del distretto industriale
pratese, con particolare riguardo ai risultati attesi, in funzione
delle finalita' dell'intervento, rispetto al miglioramento degli
standard di sicurezza sul lavoro, al rafforzamento dei servizi per
l'innovazione delle imprese, alla nascita di nuove imprese, alla
capacita' di favorire relazioni tra le imprese presenti sul
territorio;
c) coinvolgimento, nella realizzazione dei progetti, di
partnership qualificate e eventuale compartecipazione di ulteriori
soggetti, pubblici o privati, anche in termini di cofinanziamento
degli interventi, ovvero sinergia con altri progetti attivati sul
territorio.
3. Per le finalita' previste ai commi 1 e 2, gli interventi sono
attuati dal Comune di Prato sulla base di procedure di evidenza
pubblica o mediante affidamento a enti partecipati, nel rispetto
delle vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di
affidamento dei contratti pubblici, ovvero attraverso forme di
collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme piu' adeguate
per la realizzazione dello specifico intervento.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo forma
oggetto della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 7, nel cui
ambito il comune fornisce i dati inerenti ai progetti finanziati,
fornendo evidenza della rispondenza degli stessi alle specifiche
definite dal presente articolo.