Art. 7 Disposizioni finali 1. 1. Il presente decreto e' efficace dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati. 3. L'applicabilita' delle disposizioni di cui al titolo II e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della commissione medesima. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 2, e puo' fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al titolo II. Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2022 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1035