Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. 1. Il presente decreto e' efficace dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si  applicano  compatibilmente
con lo stato dei procedimenti gia' avviati. 
  3. L'applicabilita' delle disposizioni  di  cui  al  titolo  II  e'
subordinata alla notifica di un  regime  di  aiuti  alla  Commissione
europea e alla sua approvazione da parte della commissione medesima. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   con   proprio
provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande
di cui all'art. 3, comma 2, e puo'  fornire  le  eventuali  ulteriori
indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle  disposizioni
di  cui  al  titolo  II.  Il  soggetto  gestore  provvede  a  rendere
disponibile  sul  proprio  sito  internet  la  modulistica  utile   a
richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 agosto 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1035