Art. 16 Progetti ammissibili 1. Sono ammissibili, sulla base della disciplina di cui al presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture locali serventi alla capacita' logistica di aree portuali, riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6, in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento. 2. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, comunque non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.