Art. 16 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili, sulla base della disciplina di cui al presente
capo,  i  progetti  di   investimento   volti   alla   realizzazione,
ammodernamento,    riqualificazione    e/o     efficientamento     di
infrastrutture locali  serventi  alla  capacita'  logistica  di  aree
portuali, riconducibili ad una o piu' delle linee di  azione  di  cui
all'art. 6, in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le
imprese e i  consumatori  e  di  ammodernare  e  sviluppare  la  base
industriale di riferimento. 
  2. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a  favore  di
un terzo  per  la  gestione  dell'infrastruttura  sono  assegnati  in
maniera aperta,  trasparente  e  non  discriminatoria  e  nel  dovuto
rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono
presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5
milioni e non superiore a euro  20  milioni,  per  un  ammontare  del
contributo concedibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, comunque  non
superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art.
8, comma 4.