Art. 17 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 16, relative a investimenti materiali e immateriali. 2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; b) per l'acquisto di beni usati o in leasing; c) per lavori in economia; d) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; e) relative a prestazioni gestionali; f) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; g) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; h) relative a commesse interne; i) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilita' delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.