Art. 18 Finanziamenti concedibili 1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 per progetto di investimento. 2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2. 3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014.