Art. 18 
 
                      Finanziamenti concedibili 
 
  1.  I  contributi  sono  concessi,  ai  sensi  dell'art.   56   del
regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta  fino  ad  un
massimo di euro 10.000.000,00 per progetto di investimento. 
  2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque  superare
la differenza tra  i  costi  ammissibili  e  il  risultato  operativo
dell'investimento. Il risultato operativo, del  quale  il  proponente
deve fornire gli elementi di  calcolo  all'atto  della  presentazione
della domanda, viene dedotto dai costi  ammissibili  ex  ante,  sulla
base  di  proiezioni  ragionevoli  e  commisurate   al   periodo   di
ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo  di
recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la  quantificazione
dell'aiuto,  nonche'  le  informazioni  occorrenti  per  la  corretta
compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui  all'art.
8, comma 2. 
  3. Ai fini del calcolo del risultato  operativo,  le  entrate  e  i
costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto
pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento
delegato n. 480/2014.