Art. 14 
 
                              Controlli 
 
  1. Le regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi  soci,
sulle AOP con sede nel territorio regionale, per  l'approvazione  dei
programmi operativi e delle loro modifiche. 
  2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli  sulle  OP  e  sui
relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di  competenza,  per
l'accertamento: 
    a)  della  corretta  attuazione  dei  programmi  operativi,  come
approvati dalle regioni, anche a seguito  delle  modifiche  in  corso
d'anno; 
    b)  della  ammissibilita'  delle  spese  sostenute  e   di   ogni
condizione necessaria al pagamento degli aiuti. 
  Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle
OP e sulle aziende  agricole  con  sede  nel  proprio  territorio  di
competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di
altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi. 
  I  controlli  svolti  presso  le  aziende  dei   soci   nel   corso
dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono  a  soddisfare
la quota minima dei controlli in loco. 
  Inoltre,  sulla  base  dell'analisi  del  rischio,  gli   organismi
pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che  possono
essere esonerati dal controllo, che  non  puo'  comunque  eccedere  i
5.000 euro, nonche' gli interventi considerati  a  basso  rischio  di
inadempimento,  secondo  le  condizioni  individuate   dagli   stessi
organismi pagatori,  per  i  quali  possono  non  essere  eseguiti  i
controlli in loco. 
  Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i  controlli
di primo e secondo livello sulle operazioni di  ritiro  dei  prodotti
dal mercato, effettuati  sul  proprio  territorio  di  competenza.  I
controlli di secondo livello sono svolti anche presso  i  destinatari
dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli  di  primo  livello
sulle operazioni di ritiro per beneficenza,  gli  organismi  pagatori
definiscono la percentuale di prodotto da controllare,  che  comunque
non puo' essere inferiore al 10%. 
  3. AGEA,  al  fine  di  garantire  controlli  omogenei  sull'intero
territorio  nazionale,  definisce,  in  accordo  con  gli   organismi
pagatori: 
    a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni  che
devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il
portale informatico di cui  all'art.  16,  per  la  programmazione  e
gestione dei controlli  complessivi  di  competenza  degli  organismi
pagatori stessi; 
    b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione  delle
diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento
dei programmi dei  controlli  da  realizzare  da  parte  dei  singoli
organismi pagatori. 
  4.  A  complemento  dei  controlli  amministrativi,  gli  organismi
pagatori eseguono controlli  in  loco  presso  le  organizzazioni  di
produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del
caso, per garantire il rispetto delle condizioni per  la  concessione
dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato.  I  controlli
in loco vertono su un campione pari ad  almeno  il  30%  dell'importo
totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di
produttori o associazione di organizzazioni di produttori  che  attua
un programma operativo e' oggetto di una visita almeno una volta ogni
tre anni. 
  5. Gli organismi pagatori  definiscono  l'analisi  dei  rischi  per
l'esecuzione di controlli di propria  competenza,  sulla  base  degli
elementi ritenuti necessari. 
  Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco  deve  essere
documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro  dato
e/o  elemento  che  consenta  la  tracciabilita'  e  l'evidenza   del
controllo. In particolare, per i controlli in loco  il  verbale  deve
contenere  una  relazione  dettagliata  recante  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo; 
    b) il nome e le funzioni delle persone presenti; 
    c)  gli  obiettivi,  i  tipi  di  intervento  e  gli   interventi
realizzati e i documenti controllati, compresi la pista  di  audit  e
gli elementi di prova verificati; e 
    d) i risultati del controllo. 
  Il  verbale  deve  essere  obbligatoriamente  controfirmato  da  un
rappresentante dell'OP o della AOP. 
  6. Le regioni e gli organismi pagatori garantiscono in  particolare
che: 
    a) tutti i criteri di ammissibilita'  stabiliti  dalla  normativa
nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati; 
    b) le autorita' nazionali competenti responsabili dell'esecuzione
dei  controlli  dispongano  di  personale  sufficiente   con   idonee
qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche; 
    c)  siano  predisposti   controlli   intesi   a   evitare   doppi
finanziamenti. 
  7. Una domanda di approvazione di  un  programma  operativo  o  una
domanda di aiuto e' respinta, integralmente  o  per  la  parte  delle
spese non verificate, se un'organizzazione di produttori, compresi  i
suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.