Art. 14 Controlli 1. Le regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio regionale, per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche. 2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento: a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno; b) della ammissibilita' delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti. Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e sulle aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi. I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco. Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco. Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare, che comunque non puo' essere inferiore al 10%. 3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori: a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 16, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi; b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori. 4. A complemento dei controlli amministrativi, gli organismi pagatori eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30% dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo e' oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. 5. Gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli elementi ritenuti necessari. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni: a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo; b) il nome e le funzioni delle persone presenti; c) gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi realizzati e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e d) i risultati del controllo. Il verbale deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP. 6. Le regioni e gli organismi pagatori garantiscono in particolare che: a) tutti i criteri di ammissibilita' stabiliti dalla normativa nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati; b) le autorita' nazionali competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche; c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti. 7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto e' respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.