Art. 15 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province   autonome   comunicano   all'AGEA
coordinamento, secondo  le  modalita'  e  i  termini  definiti  dalla
medesima in conformita' alle disposizioni recate dal Piano strategico
nazionale,  le  informazioni   di   propria   competenza   necessarie
all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la  Commissione
europea. 
  2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni  di  cui
al comma 1.