Art. 15 Comunicazioni 1. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA coordinamento, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea. 2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni di cui al comma 1.