Art. 16 
 
                Informatizzazione delle informazioni 
 
  1. All'interno del SIAN sono  rese  disponibili  da  AGEA  apposite
funzionalita', alle quali hanno accesso,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le  OP,
le AOP e i loro organismi di  rappresentanza,  per  ottemperare  agli
obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano
strategico nazionale. 
  2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di
implementazione e aggiornamento sono definite  dall'AGEA  con  propri
provvedimenti, in accordo con il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, le regioni e le province autonome. 
  3. Le OP e le  AOP  inseriscono  per  via  telematica  nel  sistema
informativo: 
    a) le compagini sociali; 
    b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero; 
    c) le domande di approvazione dei  programmi  operativi  e  delle
loro modifiche, inviate alle regioni; 
    d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi  e
acconti, inviate agli organismi pagatori. 
  4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17,  sono  rigettate  le
domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei
termini prescritti. 
  5. Le regioni e gli organismi  pagatori,  ciascuno  per  quanto  di
rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni  inerenti
all'approvazione dei programmi  operativi  e  delle  loro  modifiche,
nonche' l'importo degli aiuti  approvati,  rendicontati,  ammessi  ed
erogati. 
  6. L'inserimento nel SIAN  delle  informazioni  in  possesso  delle
regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio  sistema
informativo  e'  effettuato  per  mezzo  di  apposite  procedure   di
interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento  e'  completato
negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 
  7. I dati e le  informazioni  nel  portale  SIAN,  richiesti  dalla
normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale,  sono
resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi
pagatori, per quanto di rispettiva competenza. 
  8. Nelle more dell'attivazione  completa  delle  funzionalita'  del
SIAN, le istanze e  le  informazioni  di  cui  al  paragrafo  3  sono
presentate  alle  rispettive   amministrazioni   sulla   base   delle
indicazioni dalle stesse fornite.