Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative di cui alle «disposizioni in  materia
di sanzioni riguardanti la  politica  agricola  comune»,  nonche'  le
altre eventuali sanzioni  amministrative  stabilite  dai  regolamenti
comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi  pagatori,
ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto  stabilito  dai
regolamenti stessi. 
  2. Ove sussistono le  condizioni  per  l'applicazione  di  sanzioni
nazionali,  le  amministrazioni  competenti  procedono   secondo   la
normativa nazionale vigente, in modo che le sanzioni siano effettive,
proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive. 
  3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento  e  di  sospensione
dello  stesso  sono  adottati  dalla  regione  competente,  anche  su
segnalazione dell'organismo pagatore. 
  4. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o  fornisce  in
maniera incompleta  o  non  corretta,  qualsiasi  altra  informazione
richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero,  il
pagamento  dell'aiuto  resta  sospeso  fino  alla   ricezione   delle
informazioni richieste. 
  5. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata  ad
un livello inferiore al 50% della  spesa  approvata,  l'OP  perde  il
diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e  acconti
erogati vengono recuperati. 
  6. L'interruzione  di  un  programma  operativo,  indipendentemente
dall'anno di attuazione, comporta il recupero degli aiuti percepiti a
titolo del programma operativo. Le condizioni  per  il  non  recupero
dell'aiuto  ricevuto  prima  dell'interruzione   del   programma   si
ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra  OP
riconosciuta, che integra nel proprio programma operativo e  porta  a
termine le attivita' necessarie a garantire il  raggiungimento  degli
obiettivi e dispone degli investimenti finanziati. 
  7. I controlli eseguiti e  le  conseguenti  determinazioni  assunte
dalle autorita' competenti  sono  annotati  in  un  registro  redatto
secondo  i  criteri  definiti  dall'AGEA,  anche  in  funzione  delle
informazioni richieste. 
  8. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione,  domanda
o richiesta, possono essere corretti dalla  OP  o  AOP  in  qualsiasi
momento, se riconosciuti come tali  dalla  regione  o  dall'organismo
pagatore per quanto di rispettiva competenza.