Art. 17 Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative di cui alle «disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la politica agricola comune», nonche' le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi. 2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive. 3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore. 4. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, il pagamento dell'aiuto resta sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste. 5. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati. 6. L'interruzione di un programma operativo, indipendentemente dall'anno di attuazione, comporta il recupero degli aiuti percepiti a titolo del programma operativo. Le condizioni per il non recupero dell'aiuto ricevuto prima dell'interruzione del programma si ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra OP riconosciuta, che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dispone degli investimenti finanziati. 7. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste. 8. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.