Art. 18 Procedure di attuazione 1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.