Art. 18 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  sono  riportate  negli  allegati  I  e   II,   che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
  2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure  di
cui al primo comma sono  disposti  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, acquisita  l'intesa  della
Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa,  in  caso  di  motivate
situazioni di urgenza, puo' non essere  richiesta  per  le  modifiche
dell'allegato.