Art. 19 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano  i
propri  statuti  sociali  alle   normative   unionali   e   nazionali
modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile. 
  2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato  nel  decreto  e
nei relativi allegati corrisponda a un  giorno  festivo,  il  termine
stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 
  Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni  prefestivi.
In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a  ricevere  le  istanze
sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio  per
posta elettronica certificata.