Art. 20 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Fatte  salve  le  determinazioni  da  assumere  ai  sensi   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento  (UE)  n.  2115/2021,
dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.