Art. 21 
 
                            Applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli  allegati
I e II si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2023,  fatte  salve
quelle  relative  alla  presentazione  dei  programmi  operativi  che
trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del  presente
decreto. 
  2. Il presente decreto e  i  suoi  allegati,  che  ne  fanno  parte
integrante, sono inviati agli organi di  controllo  per  la  prevista
registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero. 
    Roma, 29 settembre 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1118 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati,  puo'
essere consultato sul sito internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.