Art. 21 Applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto. 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero. Roma, 29 settembre 2022 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1118 __________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, puo' essere consultato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.