Art. 22 
 
Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento
  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione
  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la
gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
  2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non
superiore a ((venti)) giorni per provvedere. In  caso  di  perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo  2  del  ((testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui al)) decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di  rafforzare  le  attivita'  di  vigilanza  e  di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di
imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un
rappresentante dell'Autorita' di regolazione ((per energia, reti))  e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
((sono stabiliti)) le modalita' di  funzionamento  dell'Organismo  di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di  vigilanza  ((sono  pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale)) del Ministero della transizione ecologica entro il 30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.