Art. 23 
 
         Misure in materia di fornitura di energia elettrica 
                per la ricarica dei veicoli elettrici 
 
  1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta
l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato
gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione  ((nel  proprio
sito internet istituzionale e nella)) Piattaforma unica nazionale  di
cui all'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  16  dicembre
2016, n. 257, dal momento della sua  operativita'.  Decorsi  quindici
giorni dalla data  di  pubblicazione,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano
presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu'  soggetti
non sia possibile ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli
spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata
dal  comune,  l'ottenimento  della  medesima  autorizzazione  avviene
all'esito di una procedura valutativa  trasparente  che  assicuri  il
rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e  non
discriminazione tra gli operatori.»; 
    b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».