Art. 24 
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine  di
dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del
primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la
produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili, ((aggiudicati ai sensi del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,))  e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine,  le  risorse
finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate  alla  realizzazione
dell'impianto  per  la  produzione,  con  derivazione   dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili, del preridotto - direct  reduced  iron,  sono  assegnate
entro il limite di 1 miliardo di euro  al  soggetto  attuatore  degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per  la  produzione
del preridotto di cui al settimo periodo e'  gestito  dalla  societa'
costituita  ai  sensi  del  primo  periodo.  A  tal  fine,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al ((codice di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,))  e  alle  altre  vigenti
disposizioni di settore.».