Art. 22 
 
Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento
  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione
  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
 
  1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la
gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
  2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152
del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non
superiore a venti  giorni  per  provvedere.  In  caso  di  perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo  2  del  testo  unico   in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di  rafforzare  le  attivita'  di  vigilanza  e  di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di
imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un
rappresentante dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sono  stabiliti  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Organismo  di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo  di  vigilanza  sono  pubblicate  nel  sito   internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  il  30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  198-bis,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  concernente
          «Norme in materia ambientale»: 
                «Art. 198-bis (Programma nazionale  per  la  gestione
          dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della  tutela
          del territorio e del mare predispone, con  il  supporto  di
          ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei  rifiuti.
          Il  Programma  nazionale  e'  sottoposto  a   verifica   di
          assoggettabilita' a VAS,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
          presente  decreto,  ed  e'  approvato,  d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della   tutela   del
          territorio e del mare. 
                2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,
          definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
          le Province autonome si attengono  nella  elaborazione  dei
          Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
          199 del presente decreto. 
                3. Il Programma nazionale contiene: 
                  a)  i  dati  inerenti  alla  produzione,  su  scala
          nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte; 
                  b) la  ricognizione  impiantistica  nazionale,  per
          tipologia di impianti e per regione; 
                  c) l'adozione di criteri generali per la  redazione
          di piani di settore  concernenti  specifiche  tipologie  di
          rifiuti,  incluse  quelle  derivanti  dal  riciclo  e   dal
          recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
          riciclaggio, il  recupero  e  l'ottimizzazione  dei  flussi
          stessi; 
                  d)   l'indicazione   dei   criteri   generali   per
          l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
          Regioni ai sensi dell'articolo  117,  ottavo  comma,  della
          Costituzione, che  consentano  la  razionalizzazione  degli
          impianti dal punto di vista  localizzativo,  ambientale  ed
          economico, sulla base del principio di  prossimita',  anche
          relativamente agli impianti di recupero,  in  coordinamento
          con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); 
                  e)  lo  stato  di  attuazione   in   relazione   al
          raggiungimento  degli  obiettivi  derivanti   dal   diritto
          dell'Unione europea in relazione alla gestione dei  rifiuti
          e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli   obiettivi
          intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
          raggiungimento dei medesimi; 
                  f)  l'individuazione   dei   flussi   omogenei   di
          produzione  dei  rifiuti,  che   presentano   le   maggiori
          difficolta' di smaltimento o  particolari  possibilita'  di
          recupero sia per le sostanze impiegate  nei  prodotti  base
          sia per la quantita' complessiva dei  rifiuti  medesimi,  i
          relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche  per
          macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale,  e
          con finalita' di  progressivo  riequilibrio  socioeconomico
          fra le aree del territorio nazionale; 
                  g) l'individuazione di flussi omogenei  di  rifiuti
          funzionali e  strategici  per  l'economia  circolare  e  di
          misure che ne  possano  promuovere  ulteriormente  il  loro
          riciclo; 
                  h)  la  definizione  di  un  Piano   nazionale   di
          comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti  e
          di economica circolare; 
                  i). 
                4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere: 
                  a) l'indicazione delle misure atte ad  incoraggiare
          la razionalizzazione della raccolta, della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
                  b)  la  definizione  di  meccanismi  vincolanti  di
          solidarieta'  tra  Regioni  finalizzata  alla  gestione  di
          eventuali emergenze. 
                5.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  Programma
          nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
          mesi dalla entrata in vigore della  presente  disposizione.
          Il Ministero dell'ambiente della tutela  del  territorio  e
          del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni,  tenendo
          conto,   tra   l'altro,    delle    modifiche    normative,
          organizzative e  tecnologiche  intervenute  nello  scenario
          nazionale e sovranazionale.». 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico  in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  206-bis,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  concernente
          «Norme  in  materia  ambientale»,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 206-bis (Vigilanza e controllo  in  materia  di
          gestione  dei  rifiuti).  -  1.  Al   fine   di   garantire
          l'attuazione delle norme  di  cui  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   con   particolare   riferimento   alla
          prevenzione  della  produzione  della  quantita'  e   della
          pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia,  all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche'  alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                  a)  vigila  sulla  gestione  dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit
          nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai
          Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; 
                  b) provvede all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione  dei
          rifiuti, anche attraverso  l'elaborazione  di  linee  guida
          sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne  la
          qualita' e la riciclabilita',  al  fine  di  promuovere  la
          diffusione delle buone pratiche e delle  migliori  tecniche
          disponibili  per  la  prevenzione,   la   preparazione   al
          riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi  di  restituzione,  le
          raccolte differenziate, il riciclo  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti; 
                  c) analizza le relazioni  annuali  dei  sistemi  di
          gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e  al  Titolo  III
          della parte quarta del  presente  decreto,  verificando  le
          misure  adottate  e  il  raggiungimento  degli   obiettivi,
          rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e  dalla
          normativa nazionale di settore, al  fine  di  accertare  il
          rispetto della responsabilita'  estesa  del  produttore  da
          parte dei produttori e degli importatori di beni; 
                  d) provvede al riconoscimento dei sistemi  autonomi
          di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta  del
          presente decreto; 
                  e)  controlla  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti negli accordi di programma ai sensi  dell'articolo
          219-bis e ne monitora l'attuazione; 
                  f) verifica l'attuazione del Programma generale  di
          prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio
          nazionale imballaggi non  provveda  nei  termini  previsti,
          predispone lo stesso; 
                  g) effettua  il  monitoraggio  dell'attuazione  del
          Programma Nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti  di  cui
          all'articolo 180; 
                  h) verifica il funzionamento dei sistemi  istituiti
          ai sensi degli articoli 178-bis  e  178-ter,  in  relazione
          agli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del
          produttore e al raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
          dall'Unione europea in materia di rifiuti. 
                2. - 3. 
                4. Per l'espletamento delle funzioni di  vigilanza  e
          controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le  risorse  di  cui  al
          comma 6. 
                4-bis.  Al  fine  di  rafforzare  le   attivita'   di
          vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia
          dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei  rifiuti,
          degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  di  cui  al
          presente articolo, e' istituito presso il  Ministero  della
          transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi
          e dei sistemi autonomi per la gestione dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e dei  rifiuti  di  imballaggi.  L'Organismo  di
          vigilanza e' composto da due rappresentanti  del  Ministero
          della transizione ecologica, di cui  uno  con  funzioni  di
          Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico, un rappresentante dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita'
          di  regolazione   per   energia   reti   e   ambiente,   un
          rappresentante  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministero della transizione ecologica, di concerto  con  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono  stabiliti  le
          modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e  i
          suoi obiettivi specifici.  Le  risultanze  delle  attivita'
          dell'Organismo  di  vigilanza  sono  pubblicate  nel   sito
          internet  istituzionale  del  Ministero  della  transizione
          ecologica  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno.  Per   il
          funzionamento dell'Organismo di  vigilanza  sono  stanziati
          50.000 euro per l'anno 2022  e  100.000  euro  a  decorrere
          dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo  di  vigilanza
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                5. 
                6. All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni
          di vigilanza e controllo di cui al  comma  4  dell'articolo
          178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
          aggiornato annualmente al tasso di inflazione,  provvedono,
          tramite  contributi  di  pari   importo   complessivo,   il
          Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo  224,  i
          soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e  c)
          e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234  e  236  nonche'
          quelli istituiti ai sensi degli articoli 227  e  228,  e  i
          sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
          decreto da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente provvedimento e  successivamente  entro
          il  31  gennaio  di  ogni  anno,  determina  l'entita'  del
          predetto onere da porre in  capo  ai  Consorzi  e  soggetti
          predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio  Nazionale
          Imballaggi e dagli altri soggetti  e  Consorzi  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».