Art. 22
Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento
delle attivita' di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai
fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale
relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove
l'autorita' competente non provveda sulla domanda di autorizzazione
entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine non
superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,
il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza e di
controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e
autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui al presente articolo, e' istituito presso il
Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei
consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza e'
composto da due rappresentanti del Ministero della transizione
ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un
rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
sono stabiliti le modalita' di funzionamento dell'Organismo di
vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30
aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza
sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno
2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 198-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
«Norme in materia ambientale»:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare predispone, con il supporto di
ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di
assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto, ed e' approvato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi,
definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
le Province autonome si attengono nella elaborazione dei
Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala
nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore concernenti specifiche tipologie di
rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal
recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi
stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per
l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli
impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed
economico, sulla base del principio di prossimita', anche
relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento
con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto
dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti
e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi
intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i
relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per
macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e
con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico
fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti
funzionali e strategici per l'economia circolare e di
misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro
riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e
di economica circolare;
i).
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di
solidarieta' tra Regioni finalizzata alla gestione di
eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo
conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario
nazionale e sovranazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 206-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
«Norme in materia ambientale», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di
gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del
presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit
nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai
Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei
rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne la
qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, la preparazione al
riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le
raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei
rifiuti;
c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di
gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III
della parte quarta del presente decreto, verificando le
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi,
rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla
normativa nazionale di settore, al fine di accertare il
rispetto della responsabilita' estesa del produttore da
parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi
di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del
presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi
previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo
219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti,
predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del
Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui
all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti
ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione
agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti.
2. - 3.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al
comma 6.
4-bis. Al fine di rafforzare le attivita' di
vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia
dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al
presente articolo, e' istituito presso il Ministero della
transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi
e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di
vigilanza e' composto da due rappresentanti del Ministero
della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di
Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente, un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le
modalita' di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i
suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'
dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Ministero della transizione
ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il
funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati
50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere
dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
5.
6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni
di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo
178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i
soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonche'
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i
sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con
decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento e successivamente entro
il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita' del
predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti
predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».