Art. 23
Misure in materia di fornitura di energia elettrica
per la ricarica dei veicoli elettrici
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato
gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica
l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio
sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di
cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici
giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano
presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti
non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli
spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata
dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene
all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il
rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.»;
b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite
le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei
costi di rete e degli oneri generali di sistema,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e
privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte
all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica e'
effettuata secondo le modalita' di cui al comma 14-bis,
fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il
rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di
dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove
necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo
elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo
termine, possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica
Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini
della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio
abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformita'
ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la
programmazione dell'installazione, della realizzazione e
della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6.
In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni, possono
prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici
immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti
punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il
proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a
punti di ricarica in ambito privato. Per le finalita'
programmatorie di cui al primo periodo, i comuni accedono
alle informazioni presenti sulla Piattaforma unica
nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
1, lettera c).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni
possono consentire, anche a titolo non oneroso, la
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
al comune con le modalita' di cui al comma 3-bis
l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per
una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in cui
l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta
l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo
privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il
comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di
autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e
nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu'
soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio
dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile
ovvero compatibile con la programmazione degli spazi
pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici
adottata dal comune, l'ottenimento della medesima
autorizzazione avviene all'esito di una procedura
valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei
principi di imparzialita', parita' di trattamento e non
discriminazione tra gli operatori.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di
ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di
provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni
caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza
considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1°(gradi)
agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, definisce misure
tariffarie riferite esclusivamente alle componenti a
copertura dei costi di rete e degli oneri generali di
sistema, applicabili a punti di prelievo di energia
elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al fine
di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia
elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente
delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla
ricarica.
12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma
12 includano interventi che comportano uno sconto sulle
componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri
generali di sistema applicabili all'energia destinata alla
ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato
e hanno natura transitoria per il periodo strettamente
necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito
con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi'
valutate le eventuali modalita' di copertura in caso di
ammanco di gettito di oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono
di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
presente articolo sono tenuti a trasferire il beneficio
agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche
nei casi in cui cio' non sia gia' previsto da condizioni
fissate dall'ente locale competente.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al
rilascio del permesso di costruire ed e' considerata
attivita' di edilizia libera.
14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente
proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di
ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica
competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un
provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».