Art. 24 
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine  di
dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del
primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la
produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili, aggiudicati ai  sensi  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine,  le  risorse
finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate  alla  realizzazione
dell'impianto  per  la  produzione,  con  derivazione   dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili, del preridotto - direct  reduced  iron,  sono  assegnate
entro il limite di 1 miliardo di euro  al  soggetto  attuatore  degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per  la  produzione
del preridotto di cui al settimo periodo e'  gestito  dalla  societa'
costituita  ai  sensi  del  primo  periodo.  A  tal  fine,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  alle  altre  vigenti
disposizioni di settore.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5  (Misure
          urgenti  per  il  sostegno  al   sistema   creditizio   del
          Mezzogiorno  e  per  la  realizzazione  di  una  banca   di
          investimento) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Ricapitalizzazione   della   Banca   del
          Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno  o  piu'
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
          investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia,
          contributi in conto capitale, fino all'importo  complessivo
          massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
          al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in  conto
          capitale in favore di Banca del Mezzogiorno -  Mediocredito
          Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
          criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo  di  attivita'
          finanziarie e  di  investimento,  anche  a  sostegno  delle
          imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da  realizzarsi
          mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il
          ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per
          azioni,  e  nella  prospettiva   di   ulteriori   possibili
          operazioni  di  razionalizzazione  di  tali  partecipazioni
          ovvero   finalizzati   ad   iniziative   strategiche,    da
          realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  inclusa  la
          partecipazione diretta o indiretta al capitale, a  sostegno
          delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  la  Banca
          del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.,  ovvero  la
          societa' di cui al comma 2, in caso di  costituzione  della
          medesima,   riferiscono   su   base   quadrimestrale   alle
          Commissioni    parlamentari    competenti    per    materia
          sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
          1,  anche  con  riferimento   ai   profili   finanziari   e
          all'andamento  dei  livelli  occupazionali,  e   presentano
          altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
          a decorrere dall'anno 2021,  una  relazione  annuale  sulle
          medesime  operazioni  finanziarie  realizzate   nel   corso
          dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale  costituzione
          della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
          e delle finanze presenta alle Camere  una  relazione  sulle
          scelte operate, sulle azioni conseguenti  e  sui  programmi
          previsti. 
                1-ter.  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
          ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo
          di 705.000.000 di euro, per assicurare la  continuita'  del
          funzionamento  produttivo  dell'impianto   siderurgico   di
          Taranto   della   Societa'   ILVA    S.p.A.,    qualificato
          stabilimento di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre   2012,   n.   231.   Gli   accordi   sottoscritti
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  ai  sensi  del
          periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
          inclusa la partecipazione diretta o indiretta al  capitale,
          a sostegno delle  imprese  e  dell'occupazione,  anche  nel
          Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo.  Agli
          oneri di cui al presente comma si provvede,  per  l'importo
          di 705.000.000 di euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
          1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  Alle
          risorse di cui al  periodo  precedente  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
          fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
                1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata alla costituzione di una societa',  allo  scopo
          della conduzione delle analisi di  fattibilita',  sotto  il
          profilo industriale, ambientale, economico  e  finanziario,
          finalizzate  alla  realizzazione  e  alla  gestione  di  un
          impianto per la produzione del preridotto - direct  reduced
          iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo. Al fine di dare attuazione  agli  interventi
          del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   con
          riferimento   agli   investimenti    legati    all'utilizzo
          dell'idrogeno in settori  hard-to-abate  nell'ambito  della
          Missione 2, Componente 2, e all'allocazione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita',  nel
          rispetto della disciplina in materia di aiuti  di  Stato  a
          favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di  cui
          alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
          27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del  primo
          periodo del presente comma e'  individuata  quale  soggetto
          attuatore   degli   interventi   per    la    realizzazione
          dell'impianto per la produzione  del  preridotto  -  direct
          reduced iron, con derivazione dell'idrogeno  necessario  ai
          fini della produzione esclusivamente da fonti  rinnovabili,
          aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  e
          delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
          risorse finanziarie di cui al  sesto  periodo,  preordinate
          alla realizzazione dell'impianto  per  la  produzione,  con
          derivazione  dell'idrogeno   necessario   ai   fini   della
          produzione  esclusivamente  da   fonti   rinnovabili,   del
          preridotto - direct reduced iron, sono assegnate  entro  il
          limite di 1 miliardo di euro al  soggetto  attuatore  degli
          interventi di cui al medesimo periodo.  L'impianto  per  la
          produzione del preridotto di  cui  al  settimo  periodo  e'
          gestito  dalla  societa'  costituita  ai  sensi  del  primo
          periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
          degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.A.
          (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
          utile all'apertura del capitale della societa'  di  cui  al
          primo periodo a uno o piu' soci  privati,  in  possesso  di
          adeguati  requisiti  finanziari,  tecnici  e   industriali,
          individuati  mediante  procedure  selettive   di   evidenza
          pubblica, in  conformita'  al  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  alle  altre  vigenti
          disposizioni di settore. 
                1-quinquies.  INVITALIA  -  Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
          diversi  strumenti,  comunque   idonei   al   rafforzamento
          patrimoniale, anche nella forma di  finanziamento  soci  in
          conto    aumento    di    capitale,    sino     all'importo
          complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro  per
          l'anno 2022, ulteriori  e  addizionali  rispetto  a  quelli
          previsti dal comma 1-ter.  Per  l'attuazione  del  presente
          comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
          di primarie  istituzioni  finanziarie,  senza  applicazione
          delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. 
                2. A seguito delle iniziative poste in  essere  dalla
          banca in attuazione del comma 1, con decreto  del  Ministro
          dell'economia delle finanze di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  puo'  essere  disposta  la  sua
          scissione con costituzione di nuova  societa',  alla  quale
          sono assegnate le attivita' e partecipazioni  acquisite  ai
          sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero
          capitale sociale  della  societa'  sono  attribuite,  senza
          corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                3. Alla societa' di  nuova  costituzione  di  cui  al
          comma precedente  non  si  applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma  la
          disciplina  in  materia  di  requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e autonomia degli amministratori  prevista
          dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo   1°(gradi)
          settembre  1993,  n.  385.  La  nomina  del  Consiglio   di
          amministrazione della societa' e' effettuata  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
                4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
          l'attuazione  dei   commi   precedenti   sono   esenti   da
          imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
                5. Le eventuali risorse di cui al comma  1  non  piu'
          necessarie alle finalita' di cui al presente  decreto  sono
          quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato e successiva  riassegnazione  alla
          spesa, al capitolo di provenienza.».