Art. 24
Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di
dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2,
Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la
produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse
finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione
dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno
necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti
rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate
entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione
del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa'
costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti
finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti
disposizioni di settore.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 (Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo
massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo. Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento agli investimenti legati all'utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del
27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo
periodo del presente comma e' individuata quale soggetto
attuatore degli interventi per la realizzazione
dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai
fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,
aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di
cui al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con
derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del
preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il
limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli
interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e'
gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo
periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al
primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di
adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali,
individuati mediante procedure selettive di evidenza
pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti
disposizioni di settore.
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in
conto aumento di capitale, sino all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per
l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli
previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al
comma precedente non si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°(gradi)
settembre 1993, n. 385. La nomina del Consiglio di
amministrazione della societa' e' effettuata dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».