Art. 10
Proposte progettuali ammissibili
alle agevolazioni per l'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono
concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per
l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali,
comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono
l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la
realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o
rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di
idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di
cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la
produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile.
2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde
e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono la sostituzione del
metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile,
secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura
minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per
cento del fabbisogno termico del macchinario o dell'intera linea
produttiva oggetto di investimento.
3. I costi connessi agli interventi per la produzione di idrogeno
verde e/o rinnovabile di cui al comma 1, secondo periodo sono
ammissibili limitatamente al quantitativo di idrogeno verde e/o
rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto al comma
2.
4. I progetti di cui al presente articolo:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno
2026;
c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».