Art. 10 
 
                  Proposte progettuali ammissibili 
              alle agevolazioni per l'Investimento 3.2 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a)  sono
concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e  sviluppo  per
l'uso di idrogeno verde  e/o  rinnovabile  in  processi  industriali,
comunque funzionali alla realizzazione di  interventi  che  prevedono
l'uso  dell'idrogeno   verde   e/o   rinnovabile,   ovvero   per   la
realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o
rinnovabile  in  processi  industriali,  anche  in  sostituzione   di
idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e  gli  interventi  di
cui al primo periodo possono ricomprendere anche  interventi  per  la
produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile. 
  2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di  idrogeno  verde
e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono  la  sostituzione  del
metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile,
secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura
minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per
cento del fabbisogno termico  del  macchinario  o  dell'intera  linea
produttiva oggetto di investimento. 
  3. I costi connessi agli interventi per la produzione  di  idrogeno
verde e/o rinnovabile  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo  sono
ammissibili limitatamente  al  quantitativo  di  idrogeno  verde  e/o
rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto  al  comma
2. 
  4. I progetti di cui al presente articolo: 
    a) sono avviati successivamente alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione; 
    b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno
2026; 
    c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».