Art. 10 Proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni per l'Investimento 3.2 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile. 2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono la sostituzione del metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per cento del fabbisogno termico del macchinario o dell'intera linea produttiva oggetto di investimento. 3. I costi connessi agli interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1, secondo periodo sono ammissibili limitatamente al quantitativo di idrogeno verde e/o rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto al comma 2. 4. I progetti di cui al presente articolo: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno 2026; c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».